Siamo quello che siamo, ma come veniamo recepiti da ciò che ci circonda determina la nostra esistenza: per questo la tutela della propria immagine è un elemento prioritario nella vita di ciascun essere umano e, sempre per questa ragione, anche dal punto di vista giuridico, l’esigenza di protezione dell’immagine è stata sempre attuale, in ogni epoca, sin dalle origini della storia del diritto.

Largamente dominante è in dottrina la tesi secondo la quale tale tipologia di diritto va ricompreso all’interno dei diritti della personalità. Ciò, proprio in considerazione del fatto che nella tutela dell’immagine si riverberano possibili modalità d’essere della personalità, di ciascuno di noi, che formano la nostra identità, di cui l’immagine è, per l’appunto, parte integrante.

L’avvento di internet è stato un vero volano per la diffusione di immagini, con una velocità ed una capacità di propalazione impensabile fino a pochi anni prima. Purtroppo anche le violazioni si sono incrementate di pari passo con i portali di condivisione, i social network, le applicazioni e tutto ciò che consente di riprendere una immagine e diffonderla.

La vastità dei perenni archivi immateriali di internet renda ancor più complessa la tutela di un soggetto e della sua immagine e che il fatto che spesso a caricare queste immagini siano semplici utenti renda ancor più critica l’intera situazione, mancando un vaglio editoriale di ciò che viene immesso sul web. E non è un caso che spesso i protagonisti delle più palesi ed evidenti violazioni, in tema di diritto all’immagine, siano ragazzi minori, ai quali è consentito di utilizzare di uno strumento “delicato” come internet senza un adeguato controllo.

Siamo quindi in una situazione dove nonostante le molteplici disposizioni normative a tutela del diritto d’immagine valgano anche per il mondo internet, regna invece sovrana ed incontrastata una deprecabile deregulation.

È necessario, a questo punto, interrogarsi sugli attori principali della rete, gli Internet Service Provider, e sui regimi di responsabilità che vigono per coloro che, a tutti gli effetti, possono essere considerati come “i burattinai” del web.

Sul punto corre in nostro aiuto il D. Lgs. 70/2003 che disciplina diversi regimi di responsabilità a seconda della natura della piattaforma che eroga il servizio: se si tratta di un hosting provider passivo, non vi è un obbligo preventivo e incondizionato di controllo del materiale immesso e circolante in rete; se invece siamo dianzi ad un content provider o ad un hosting attivo, avremmo anche una piena responsabilità sui contenuti diffusi della piattaforma con un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate nonché un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Anche l’hosting provider passivo “puro”, se informato dell’esistenza di condotte illecite, deve attivarsi per eliminarle.

Abbiamo già avuto modo di riflettere che oggigiorno, ancor più che in passato, la tutela della riservatezza della propria immagine è esigenza forte e costante e che sempre più intenso è lo scontro con le esigenze informative della società moderna, sempre più celere e rapida in ogni sua manifestazione.

Prima di soffermarci sugli aspetti giuridici dell’oblio, desideriamo provare a fornire alcuni spunti di riflessione su un dibattito molto acceso che, prima che in diritto, ha una forte rilevanza dal punto di vista sociologico. Si tratta di quesiti globali che interessano ogni società civile moderna e per i quali non c’è una risposta univoca: il diritto ad essere dimenticati può essere invocato da chiunque? Chi deve svolgere il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto alla libera manifestazione del pensiero? E’ opportuno che una prima decisione sul punto venga presa da una società di diritto privato che, evidentemente,  persegue logiche di profitto e di minimizzazione dei rischi piuttosto che interessi di natura pubblicistica? O per converso sarebbe forse opportuno prevedere che tale bilanciamento venga governato solo da istituzioni pubbliche, come ad esempio Autorità Giudiziarie o Autorità amministrative indipendenti? E come tale bilanciamento potrebbe salvaguardare il diritto alla storia?

A parer degli scriventi l’oblio deve essere trattato tenendo sempre in debita considerazione la posizione sociale di colui che lo invoca:deve avere cioè priorità la percezione sociale che la comunità ha della persona che invoca l’oblio e quindi come la stessa è stata e viene considerato all’interno delle dinamiche del vivere quotidiano.

Ma veniamo ora ad analizzare l’oblio dal punto di vista giuridico. Si tratta di un principio non codificato ma tenuto in grande considerazione dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, sezione III civile, nella sentenza n. 3679 del 9 aprile 1998, ha riconosciuto il diritto all’oblio, evidenziando il contesto in cui esso si esplicherebbe:

  1. a) deve trattarsi di una vecchia notizia o immagine in precedenza legittimamente resa pubblica;
  2. b) la notizia o l’immagine deve essere riproposta con identico tenore dopo molti anni;
  3. c) non devono sussistere nuovi concreti elementi che attualizzino l’informazione;
  4. d) deve mancare, quindi, un attuale interesse pubblico alla divulgazione.

La novità di questa sentenza è la rilevanza assunta dalla riservatezza e dall’identità personale, che, unitamente ai principi di verità, continenza e pertinenza, fungono da limiti al diritto di cronaca e di conseguenza assurgono a strumenti di tutela dell’onore e del decoro. Questa pronuncia conferisce pieno riconoscimento al diritto all’oblio, che può essere definito come il diritto ad essere dimenticato, sancendo che l’immagine di una data persona, rimasta impressa nella dimensione propria di un dato avvenimento (ad es. una sentenza di condanna), non può essere riproposta in contesti (ad es. un articolo giornalistico od un sito di gossip) non più attuali.

La sua rilevanza giuridica si colloca nell’ambito della tutela della riservatezza, ma anche dell’identità personale: l’argomento va affrontato partendo dalla distinzione tra l’area privatistica attinente alla persona e l’area di rilevanza pubblica attinente all’informazione. Solo quando si possa riconoscere un interesse sociale ovvero un’utilità alla diffusione delle notizie, sarà possibile l’intrusione nella sfera privata dell’interessato anche senza un espresso consenso. Il diritto all’identità personale in siffatta visuale va inteso come diritto della persona ad una proiezione di sé nel sociale il più possibile corretta, in relazione al suo attuale modo di essere, di gestire la propria vita, di agire socialmente.

Ed è proprio in considerazione della contestualizzazione della divulgazione che il mondo del web rischia, come spesso accade, di non seguire le coerenti logiche che regolano la fattispecie sugli altri principali mezzi di comunicazione (televisione e carta stampata) poiché, come abbiamo avuto occasione già di osservare, nei motori di ricerca e nei portali le notizie non vengono cancellate, né attualizzate, ma rimangono impresse senza che ulteriori accadimenti le riportino in auge.

Reputiamo che il quesito centrale del tema dell’oblio resti   quello accennato nel corso della presente trattazione: il compito di tutelare tale diritto dovrebbe spettare ad una Autorità Garante, come ad esempio accaduto in tema di copyright con il regolamento sul diritto d’autore AGCOM, oppure sono le singole società private, come la Google di turno, che su impulso legislativo devono attivarsi per predisporre procedure ad hoc per garantire la tutela del diritto all’oblio? Crediamo che ciò che sia davvero importante è avere un buon tessuto normativo su cui poggiare le fondamenta di ogni azione a tutela dell’oblio, ma l’esperienza storica ci insegna che chi deve essere controllato, nel momento in cui si trova ad essere al tempo stesso anche controllore, difficilmente mantiene la medesima trasparenza e l’imparzialità che dovrebbe contraddistinguere una simile attività.

“L’abito non fa il monaco”, ma, al giorno d’oggi, la percezione che si ha di un soggetto conta quanto, nella sostanza, quel soggetto vale. Stante la rilevanza che l’immagine di ciascuno di noi ha per la comunità che ci circonda, davvero, non si riesce a capire come mai vi siano settori del mondo della comunicazione regolati come fossero Fort Knox, mentre altri per i quali vige il Far West. Non si tratta di assenza di regole o di leggi, lo abbiamo già visto prima: ciò che vale per televisione e carta stampata dovrebbe valere, in teoria, anche per la rete. Lungi da noi voler esprimere un’aspra e feroce critica nei confronti dello strumento internet, che amiamo per la capacità di unire persone lontane, di veicolare e diffondere cultura, di permettere di ricercare ed accedere rapidamente ad informazioni come prima era inimmaginabile migliorando la nostra qualità della vita; ciò che va censurato, è, a volte, il suo sfruttamento ed utilizzo che, come abbiamo visto, spesso si pone in contrasto con le norme a tutela di altri diritti fondamentali, come appunto quello all’immagine. Come noto il web sembra potersi comportare senza alcun timore di conseguenze. E allora che fare? Una possibile soluzione potrebbe essere quella di ampliare la nozione di fornitore di media audiovisivi facendovi rientrare anche tutte quelle realtà della rete che si comportano da editori a tutto tondo. Tornando sul diritto all’oblio, questo, forse poteva non essere preminente fino a qualche decennio fa, dove la faceva da padrona il contatto sociale diretto piuttosto che quello virtuale prediletto dalle nuove generazioni e praticamente imposto a tutti noi dalla società moderna e  non vi era la necessità di dover rimarcare la propria estraneità a determinati contesti o situazioni rincorrendo una notizia da rettificare o il proprio ritratto effigiato senza consenso in ogni dove sul web.

Ne consegue che è comunque necessario garantire un flusso di informazioni e dati che sia il più aderente possibile al contesto sociale, professionale, pubblico e privato che ciascuno noi sta vivendo in un determinato momento.

Filippo Catanzaro

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