La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità lo scorso 3 novembre la mozione n.1/01031,  concernente iniziative per la promozione della Dichiarazione dei diritti in Internet e per la governance della rete. L’approvazione della risoluzione è avvenuta alla vigilia dell’Internet Governance Forum (vertice annuale mondiale sulla governance di Internet), che si è tenuto in Brasile dal 9 a 13 Novembre; in tale occasione Fadi Chehadé, presidente e Ceo di Icann,  ha affermato che l’Italia “si candida ad essere il campione europeo dei diritti fondamentali online e segna una strada che, ora, è auspicabile gli altri Paesi del vecchio continente seguano nel metodo e nel merito”.

Nel metodo, la Dichiarazione è stata approvata lo scorso 28 luglio dalla Commissione di studio sui diritti e i doveri relativi ad Internet, istituita in sede parlamentare esattamente un anno prima sulla scorta dell’idea che Internet “è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza[1]. I suoi contenuti sono stati sottoposti all’attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri dell’Unione europea e del Parlamento europeo sui diritti fondamentali che si è tenuta presso la Camera nell’ ottobre 2014; il testo è stato poi sottoposto a consultazione pubblica.

Nel merito, l’“Internet Bill of rights” italiano tocca molti temi, dal diritto di accesso alla neutralità della Rete, dalla tutela dei dati personali all’inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e dei domicili informatici, fino ai delicati temi della protezione dell’anonimato e del diritto all’oblio. Proprio il modo in cui sono stati disciplinati questi ultimi due temi solleva alcune questioni.

La perplessità nei riguardi della protezione dell’anonimato, disciplinata dall’articolo 10 della Carta, parte da una semplice constatazione: nella realtà fisica si è sempre identificabili e identificati, salvo limitate e ben delimitate eccezioni (ad esempio il parto in anonimato). Al contrario nella realtà virtuale è l’identificazione a costituire l’eccezione; ciò rende molto difficile smascherare gli autori di illeciti penali (reati pedopornografici, cyber-bullismo, cyber-stalking, diffamazione online, istigazione all’odio razziale, furti di identità e così via) che possono avvalersi di profili falsi o non identificabili. Si potrebbe arrivare a sostenere che sul web, anche grazie alla garanzia dell’anonimato, le condotte illecite possono essere più facilmente praticabili grazie alla percezione di una sostanziale impunità.

Per quanto riguarda il diritto all’oblio, disciplinato dall’art. 11, esso viene costruito come un mero diritto alla deindicizzazione, senza considerare la possibile rimozione della notizia dalla fonte primaria, ponendosi in una prospettiva più ristretta rispetto alla sentenza della Cassazione n. 5525 del 2012 sugli archivi storici dei quotidiani, nonché a svariate decisioni del Garante della Privacy[2]. Ma soprattutto lascia molto perplessi il terzo comma dell’articolo 10, il quale prevede che “se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione”, di fatto svuotando il contenuto di tale diritto e rendendone impossibile la sua realizzazione.

Concludendo, se pure al momento l’impressione è che la Dichiarazione dei diritti in Internet sia una mera carta d’intenti, si auspica che nella sua attuazione da un lato non si facciano passi indietro nel giusto contemperamento tra il diritto ad essere dimenticato e il diritto all’informazione, dall’altro che la protezione dell’anonimato non diventi un pretesto per non assumersi le proprie responsabilità sul web. Anche perché ai diritti corrispondono sempre dei doveri (di cui non è rimasta traccia nella Dichiarazione, ma solo nel nome della Commissione che l’ha scritta).

Avv. Vincenzo Colarocco

© Riproduzione riservata

[1] http://www.camera.it/leg17/1179

[2] Come affermato in audizione dal Circolo dei Giuristi Telematici.

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