L’importanza degli eventi sportivi, ed in particolar modo di quelli calcistici, nel mercato audiovisivo italiano è fondamentale, tanto da spostare gli equilibri strategici e gli interessi economici dei grandi broadcaster operanti sul territorio italiano.

Come sappiamo i palinsesti delle grandi emittenti nazionali fondano gran parte del loro appeal, e conseguentemente dei loro ritorni in termini commerciali, sulle partite di calcio del campionato italiano e delle più note manifestazioni calcistiche europee.

La centralità di tali eventi all’interno dei palinsesti è ancor più evidente quando si parla di pay tv, le quali concentrano gran parte della loro attività promozionale proprio sul calcio che, per il grande interesse che riesce a suscitare su un pubblico trasversale, attrae grosse e differenti fette di utenza.

In sostanza, in termini di abbonamenti, per una pay tv il calcio serve come il pane per poter sopravvivere.

A simili conclusioni si lega il principio del pluralismo dell’accesso ai diritti del calcio, che proprio per la loro importanza strategica all’interno dei palinsesti possono essere in grado di spostare le sorti di ogni broadcaster. È dunque molto importante che ci siano regole chiare e trasparenti sull’accesso ai bandi che regolano le licenze per questi diritti, così come accade in tutti i maggiori paesi europei. Diversamente si correrebbe il rischio di minare il corretto esercizio della libera concorrenza, con evidenti quanto drammatiche conseguenze in termini di distorsione del mercato interno.

Qualche settimana fa, proprio per restare su quanto appena detto, l’AGCOM è intervenuta affermando che la Lega Calcio ha recepito tutte le ”osservazioni dell’Autorità miranti a garantire, nella fase di commercializzazione dei diritti e nell’interesse degli utenti, la più ampia e trasparente competizione, la massima diffusione degli eventi sportivi sul più ampio numero di piattaforme e una riduzione dei costi di accesso al segnale con l’obiettivo di non caricare di oneri sproporzionati gli operatori della comunicazione”. Il pluralismo, pertanto, dovrebbe – ma il condizionale è d’obbligo in certi casi – essere garantito.

Anche le note sentenze della Corte di Giustizia Europea degli ultimi anni, che passeremo in rassegna di seguito brevemente, si inseriscono nell’ambito “regolatore” delle licenze per i diritti calcistici.

La sentenza QC Leisure è oltremodo rilevante anche per il concetto che i giudici comunitari hanno voluto fare loro nel trattare la casistica concreta oggetto dei due procedimenti riuniti: hanno intenzionalmente voluto porre l’accento sulla opportunità di armonizzare le pratiche di licenza dei diritti esclusivi attraverso politiche commerciali che non siano eccessivamente discriminatorie e che non impongano anacronistiche limitazioni all’accesso da parte degli utenti, come nel caso della pratica del “geo-blocking” che previene l’accesso da parte degli utenti ai segnali televisivi provenienti da un altro Paese.

I casi SKY Osterich/ORF e UEFA, FIFA/Commissione – che hanno trattato le tematiche dell’accesso a brevi estratti di cronaca di manifestazioni sportive e della definizione di quegli “eventi di particolare rilevanza” per la società che devono essere trasmessi cu canali accessibili al pubblico e senza esclusive – non sono gli unici provvedimenti che hanno provato a fare chiarezza sull’intricata ed annosa questione dell’accesso ai diritti dei grandi eventi sportivi, indipendentemente dalla piattaforma che li trasmette.

Con Delibera n. 599/13/CONS, l’AGCOM è recentemente intervenuta a modificare la precedente delibera 405/09/CONS recante “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva” in materia di diritti audiovisivi sportivi ed ha disciplinato le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca relativamente alle competizioni sportive (per come definite dal D. Lgs. n. 9/2008 “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi”).

L’intervento dell’Autorità, di estrema rilevanza, ha per la prima volta indicato i limiti temporali di utilizzo a scopo informativo del materiale audiovisivo sportivo via internet ed è stato stabilito che gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti delle competizioni “mettendole a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive” e per una durata complessiva delle immagini utilizzate non superiore “a 90 secondi”.

Finalmente, quantomeno sul punto, sembra chiaro il rapporto fra diritto dell’informazione e libertà d’impresa.

Certo è che questi diritti sul calcio impongono agli operatori media ingenti costi per poterli acquistare, soprattutto perché molto spesso si acquisiscono in esclusiva proprio per la rilevanza che possono avere sul mercato delle pay tv. Come per esempio è stato fatto di recente da un’importante emittente italiana con i diritti per la Champions League, scommettendo molto su quanto l’utenza tenda a seguire tali dinamiche.

Diritti che costano tantissimo, per logica dovrebbero anche godere di una tutela piuttosto ampia. Ma non è così scontato il passaggio logico e negli ultimi anni il tema è stato notevolmente dibattuto da dottrina e giurisprudenza, le quali si sono dovute necessariamente interrogare sui profili di protezione a cui possono aspirare tali tipologie di eventi.

L’attività ermeneutica dei giuristi, tesa ad individuare un livello di protezione per l’evento sportivo tout court, è stata per altro sollecitata e stimolata dall’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione le quali, se da un lato hanno aperto nuovi scenari di business, dall’altro hanno altresì creato nuove potenziali aree di criticità per i titolari dei diritti dell’evento sportivo.

Ancora una volta, quindi, il destino delle grandi aziende operanti nel settore dei media audiovisivi deve fare i conti con ciò che, per usare un termine caro ad noto film di Benigni, è la vera piaga del terzo millennio: la pirateria!

Gli eventi sportivi ed in particolare le partite di calcio, per il loro seguito di pubblico e quindi per la loro conseguente significativa esposizione mediatica, sono spesso le “vittime” preferite di questi nuovi “Capitan Uncino” del web travestiti da Peter Pan o meglio da Robin Hood. Da tempo, per l’appunto, i diritti di privativa acquistati in ordine alla trasmissione di eventi calcistici (così come del resto di prodotti audiovisivi in generale) risultano sistematicamente violati attraverso la rete internet, dove i contenuti acquisiti lecitamente ed con ingenti sforzi economici dai vari broadcaster vengono abusivamente diffusi e pubblicati in spregio alle più elementari regole del copyright.

Sino alla fine degli anni ’90, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza era quello di ritenere che “uno spettacolo sportivo non costituisce opera dell’ingegno e pertanto non può trovare tutela nelle norme dettate a difesa del diritto d’autore“. Nel corso degli anni, tuttavia, sia la dottrina, sia le decisioni dei Tribunali si sono attestate su una differente interpretazione, poi sfociata nella epocale e già citata sentenza QC Leisure della Corte di Giustizia Europea per la quale, nonostante l’evento sportivo in sé non possa essere qualificato come opera in difetto della retrostante attività creativa di un autore, i singoli ordinamenti giuridici interni possono concedere una tutela analoga perché gli eventi sportivi hanno un carattere unico e, sotto tal profilo, originale. Ciò è quanto accade con particolare riferimento alle riprese televisive di un evento sportivo: le competenze necessarie per le inquadrature in rapido movimento, la creatività della regia nella posizione e nella tempistica di ripresa e le caratteristiche del montaggio rendono il prodotto finale dotato di una originalità propria di un’opera dell’ingegno, anche ai sensi della l. 633/1941.

Anche il GIP del Tribunale di Milano – nel ritenere indebita la diffusione di immagini protette di eventi sportivi – ha così osservato: “…quanto all’oggetto delle violazioni, malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi “opera intellettuale” in senso stretto, le videoriprese di tali eventi, come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, allorquando si caratterizzano per uno specifico apporto di tipo tecnico creativo, possono rientrare tra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto d’autore”.

La pirateria ha ovviamente trovato nella deregulation di internet terreno assai fertile per poter fare concorrenza illegittima, spesso mettendo in crisi le lecite attività imprenditoriali di chi invece investe nella qualità e nell’esclusività dei contenuti audiovisivi. Per la demagogia imperante, invece, la battaglia di retroguardia sarebbe quella di chi finanzia le produzioni audiovisive difendendo così i prodotti dell’ingegno o quelli ad essi assimilati. Ma, il sistema audiovisivo si basa totalmente sulla cessione onerosa dei diritti e sulla possibilità di detenerli in esclusiva e mettere in discussione queste regole significa condurre alla crisi il business ad esse collegato, con il rischio di “mandare a casa” migliaia di lavoratori. Non si deve fermare il nuovo, né, tantomeno, l’accesso alle informazioni, ma bisogna rispettare le leggi. Non è una questione di cultura, ma di puro business che, per inciso, è il miglior veicolo per la diffusione della cultura in generale e anche di quella sportiva di cui si sta trattando. Siamo sicuri che in un sistema senza esclusive o ad esclusive ridotte le squadre di calcio – che ovviamente non godrebbero degli introiti che incamerano oggi dai broadcaster – avrebbero le risorse economiche per organizzare manifestazioni sportive di alto livello, con protagonisti che possano dare l’auspicato lustro e con stadi in grado di ospitare famiglie in un contesto di confort e di sicurezza che deve essere sempre più elevato?

Si tratta di denaro: il denaro che i siti pirata ottengono dalle inserzioni pubblicitarie abbinate alla trasmissione abusiva di eventi calcistici; denaro che le emittenti investono nelle licenze esclusive dei contenuti audiovisivi degli eventi calcistici; denaro che le squadre di calcio incamerano dalla cessione dei loro diritti; denaro che i giocatori di calcio percepiscono dalle squadre a cui appartengono; denaro che viene utilizzato per organizzare le manifestazione sportive in contesti sempre più confortevoli e sicuri per gli spettatori; insomma, denaro con cui, al posto di sfruttare parassitariamente le altrui attività, si possono e si devono acquistare lecitamente i diritti.

Filippo Catanzaro

© Riproduzione riservata

 

 

Articoli recenti

“Security-Enabled Transformation: la resa dei conti”: di cosa si è discusso del Politecnico di Milano presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa del Politecnico di Milano il 5 febbraio 2020

Articolo di OWL Italia Lo scorso 5 febbraio 2020, presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa, si è tenuto il Convegno “Security-enabled transformation: la resa dei conti” in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano (in...
Categorie Privacy, Approfondimenti, Homepage Continua a leggere