La tutela dell’evento sportivo, al pari di un’opera dell’ingegno, è un tema che negli ultimi anni ha indotto dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sui profili di protezione a cui possono aspirare tali tipologie di eventi. L’attività ermeneutica dei giuristi, tesa ad individuare un livello di protezione per l’evento sportivo tout court, è stata per altro sollecitata e stimolata dall’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione le quali, se da un lato hanno aperto nuovi scenari di business, dall’altro hanno altresì creato nuove potenziali aree di criticità per i titolari dei diritti dell’evento sportivo.
Il fenomeno della diffusione abusiva di partite di calcio tramite il web ha assunto negli ultimi anni dimensioni preoccupanti, tanto da costituire un serio pregiudizio economico per l’attività di tutte le imprese che operano legalmente nel settore audiotelevisivo. Gli eventi sportivi ed in particolare le partite di calcio, per il loro seguito di pubblico e quindi per la loro conseguente significativa esposizione mediatica, sono spesso le “vittime” preferite di questi nuovi “Capitan Uncino” del web travestiti da Peter Pan o meglio da Robin Hood. Da tempo, tuttavia, i diritti di privativa acquistati in ordine alla trasmissione di eventi calcistici (così come del resto di prodotti audiovisivi in generale) risultano sistematicamente violati attraverso la rete internet, dove i contenuti acquisiti lecitamente ed con ingenti sforzi economici dai vari broadcaster vengono abusivamente diffusi e pubblicati in spregio alle più elementari regole del copyright.
Dal punto di vista tecnico le immagini relative agli incontri calcistici vengono indebitamente memorizzate su server informatici e quindi offerte addirittura in tempo reale, attraverso la così detta modalità dello streaming. Talvolta, inoltre, i siti non diffondono direttamente le immagini, ma si limitano a riprodurre le pagine web da cui è possibile accedere abusivamente alla visione delle partite, ospitandole direttamente al proprio interno, con appositi player (c.d. embedding) o rinviando ad esse tramite appositi collegamenti ipertestuali (c.d. linking).
Sino alla fine degli anni ’90, l’orientamento maggioritario in giurisprudenza era quello di ritenere che “uno spettacolo sportivo non costituisce opera dell’ingegno e pertanto non può trovare tutela nelle norme dettate a difesa del diritto d’autore”. Nel corso degli anni, tuttavia, sia la dottrina, sia le decisioni dei Tribunali si sono attestate su una differente interpretazione, poi sfociata in un’epocale sentenza della Corte di Giustizia Europea per la quale nonostante l’evento sportivo in sé non possa essere qualificato come opera in difetto della retrostante attività creativa di un autore, i singoli ordinamenti giuridici interni possono concedere una tutela analoga perché gli eventi sportivi hanno un carattere unico e, sotto tal profilo, originale. Ciò è quanto accade con particolare riferimento alle riprese televisive di un evento sportivo: le competenze necessarie per le inquadrature in rapido movimento, la creatività della regia nella posizione e nella tempistica di ripresa e le caratteristiche del montaggio rendono il prodotto finale dotato di una originalità propria di un’opera dell’ingegno, anche ai sensi della l. 633/1941.
A conferma di quanto tali tematiche siano di stretta attualità e considerate ormai di primario interesse giuridico dai Tribunali nazionali, va menzionato un recentissimo provvedimento di sequestro preventivo disposto dall’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, in seguito ad un atto di querela sporto da una nota emittente televisiva italiana.
Nel decreto di sequestro citato, il GIP del Tribunale di Milano – nel ritenere indebita la diffusione di immagini protette di eventi sportivi – ha così osservato: “…quanto all’oggetto delle violazioni, malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi “opera intellettuale” in senso stretto, le videoriprese di tali eventi, come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, allorquando si caratterizzano per uno specifico apporto di tipo tecnico creativo, possono rientrare tra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto d’autore”. Ancora una volta, quindi, l’apporto creativo di chi materialmente produce l’evento viene ritenuto requisito fondamentale affinché queste categorie di prodotti audiovisivi possano assurgere al rango di tutela previsto per le opere dell’ingegno.
Filippo Catanzaro
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