L’art. 79, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633 stabilisce che “coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il potere esclusivo […] di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni […]; di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente […] delle proprie emissioni siano esse effettuate su filo o via etere”.

Va da sé che si tratta di un previsione assolutamente coerente con l’intero impianto della Legge sul Diritto d’Autore, la quale pone l’autore e/o il titolare dei diritti al centro di ogni profilo riguardante lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno. Nella normativa nazionale l’aspetto del consenso preventivo, e quindi il profilo autorizzativo, è a tutti gli effetti una conditio sine qua non per lo sfruttamento lecito dell’opera e non incide sull’ammontare del compenso eventualmente riservato al titolare del diritto, quindi sul profilo patrimoniale connesso all’utilizzo.

Il diritto elvetico ha, invece, ribaltato concettualmente la ratio del tessuto normativo del diritto d’autore che aveva pensato, in epoca corporativa, il nostro legislatore. Gli artt. 37 e ss., Titolo II, della Legge svizzera sul Diritto D’autore, disciplinano quest’ambito affermando semplicemente che  la ritrasmissione di emissioni liberamente accessibili nel territorio svizzero non è subordinata al consenso del titolare dei diritti, a cui è, invece, dovuto un equo compenso.

Difatti, la citata legge svizzera riconosce “chiaramente all’emittente originale il diritto esclusivo di ritrasmettere e far vedere le proprie emissioni” ma allo stesso tempo “la concessione di tale diritto significa solamente che agli organismi di diffusione spetta un’equa remunerazione per lo sfruttamento delle proprie emissioni”. Tale diritto all’equa remunerazione, tuttavia, presenta alcune peculiarità e comunque si devono avverare alcune condizioni perché si possa considerare esercitabile:

  • non può essere esercitato direttamente dagli aventi diritto, i quali devono necessariamente avvalersi, a questi fini, dell’intermediazione di organismi di collecting (IRF Interessengemeinschaft Radio und Fernsehen è l’ente svizzero che si occupa della raccolta dell’equo compenso dovuto agli organismi di diffusione televisiva per le emissioni divulgate nel territorio svizzero e nel Liechtenstein);
  • per poter beneficiare dell’equo compenso è necessario che le emissioni considerate abbiano uno share superiore al 2% all’interno del territorio elvetico (la verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti viene effettuata da IRF sulla base delle risultanze di una settimana “campione” di emissioni);
  • è necessario dare prova della titolarità dei diritti trasmissivi anche per il territorio svizzero: in concreto, rispetto alle emissioni della settimana “campione” presa in esame, viene accertato in che misura percentuale l’operatore televisivo sia titolare dei diritti trasmissivi nel territorio svizzero. La soglia percentuale per poter accedere al beneficio remunerativo è stata individuata nel 60% dei diritti di trasmissione.

Identico discorso qualora ci trovassimo innanzi ad servizio di videoregistrazione da remoto: le recenti prese di posizione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Svizzero sono piuttosto univoche nel ritenere che il diritto esclusivo di riproduzione, ai fini di registrazione privata, debba essere interpretato negli stessi termini del diritto di ritrasmissione e potrà, quindi, essere esercitato dall’operatore televisivo soltanto ai fini dell’ottenimento di un equo compenso.

Tutto quanto sopra esposto non riguarda le emissioni ad accesso condizionato, ossia i canali pay per la visione dei quali è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento con il conseguente pagamento di un canone periodico.

In conclusione, è interessante notare come nella fattispecie oggetto di disamina, l’aspetto del consenso e quello remunerativo siano stati utilizzati, seppur con diverse modalità e sfaccettature – derivate anche dalle diversità e dalle differenti complessità degli ordinamenti presi in esame – come paletti normativi e sostanziali per lo sfruttamento del diritto d’autore.

Filippo Catanzaro

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