A pochi giorni dalla sanzione di 840.000,00 erogata dal Garante a Telecom Italia s.p.a. – per aver effettuato telefonate promozionali senza il consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano espressamente autorizzatola ricezionedi chiamate commerciali o l’avevano revocata- è entrata in vigore il 4.2.2018 la novella legislativa sul telemarketing.
La recente riforma offre all’interessato la possibilità di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (“Registro”) non solo per le utenze fisse di cui è intestatario, bensì anche le utenze indipendentemente dal fatto che tali numerazioni siano o meno riportate negli elenchi pubblici.
Inoltre, con l’iscrizione al Registro si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, per il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per finalità di marketing, comunicazione commerciale o profilazione. Dunque, le società che avevano ricevuto il consenso al trattamento del dato telefonico, con l’iscrizione dell’interessato al Registro non potranno in alcun modo effettuare comunicazioni per le finalità di cui sopra, mentre restano valide le operazioni di marketing effettuate via e-mail, sempre previo consenso dell’interessato.
La legge fa salvi comunque quei trattamenti fondati su consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere con oggetto la fornitura di beni o servizi, o cessati da non più di trenta giorni.
In ogni caso resta valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all’iscrizione nel Registro. Ciò impone una costante verifica di allineamento tra la numerazione prima iscritta nel Registro e successivamente “consensata”: infatti, diventa fondamentale cristallizzare la prova della posteriorità del consensorispetto all’iscrizione nel Registro.
Inoltre, gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro e provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
La Legge introduce anche il divieto per il titolare del trattamento di comunicazione, trasferimento e diffusione a terzi -con qualsiasi forma o mezzo- dei dati personali degli interessati iscritti al Registro, per fini pubblicitari o di vendita ovvero per ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o ai servizi offerti dallo stesso, e l’obbligo per il titolare di informare gli interessati ogni volta che i loro numeri sono ceduti a terzi.
Infine, i call center dovranno garantire l’identificazione della linea chiamante tramite due “codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale”. L’AGCOM ha il compito, entro il 5.5.2018, di identificare i codici o prefissi specifici suindicati, mentre i call center dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro il 5.4.2018 sempre all’AGCOM.
Seppur la nuova legge è già entrata in vigore, la stessa sarà operativa dopo l’emanazione del Regolamento attuativo (ovvero l’aggiornamento del D.P.R. n. 178/2010), in cui saranno definite le modalità tecniche di iscrizione degli abbonati al nuovo Registro e gli obblighi di consultazione degli operatori di telemarketing: ciò, secondo la Fondazione Ugo Bordoni, che gestisce il Registro, non avverrà prima del secondo semestre 2018.