Il nuovo testo normativo introduce importanti novità sul piano dei diritti e degli obblighi dei soggetti che producono e che distribuiscono on line opere protette dal diritto d’autore.
Senza dubbio gli articoli “centrali” – che enunciano gli obiettivi che caratterizzano la direttiva in questione- restano l’articolo 15 (precedentemente numerato come articolo 11), avente ad oggetto la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online e l’articolo 17 (precedentemente numerato come articolo 13), che concerne l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
Il contenuto precettivo dell’art. 15.
Tale norma riconosce agli editori di giornali i diritti assoluti di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, come ad esempio gli aggregatori di contenuti in rete.
Con dei limiti però: tali diritti non potranno essere fatti valere nei confronti delle persone fisiche che utilizzano tali contenuti a fini privati e non commerciali e non potranno essere fatti valere in relazione ai semplici link ipertestuali ancorché accompagnati da singole parole o da estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
Il contenuto precettivo dell’art. 17.
L’articolo 17, invece, è rivolto ai gestori di piattaforme di condivisione di grandi quantità di contenuti protetti dal diritto d’autore online, come ad esempio YouTube, Dailymotion, Vimeo, per citarne alcune.
I principi fondamentali.
Tale norme fissa un principio fondamentale: tali operatori, nel consentire agli utenti il libero accesso ad opere protette, compiono atti giuridicamente rilevanti per il diritto d’autore. Conseguentemente essi dovranno ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza.
Altro principio fondamentale è che tali operatori, in quanto tali, non possono beneficiare del regime di limitazione della responsabilità (“safe harbour”) previsto dalla direttiva e-commerce (2000/31/CE) per i meri hosting passivi.
E se l’autorizzazione venisse negata dai titolari dei diritti?
La direttiva prevede che i gestori di tali piattaforme saranno comunque responsabili della diffusione dei contenuti protetti salvo che essi dimostrino (ponendo quindi a loro carico l’onere della prova):
- a) di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, e
- b) in ottica preventiva, di aver compiuto, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili le opere per le quali abbiano ricevuto dai titolari dei diritti le informazioni pertinenti (per la loro identificazione); e in ogni caso,
- c) di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro (si parla di obblighi di stay down).
Il regime delle eccezioni.
Esistono operatori parzialmente esentati da tali obblighi.
Lo sono i nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i cui servizi sono disponibili al pubblico nell’Unione da meno di tre anni e che hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, per andare esenti da responsabilità dovranno dimostrare di aver compiuto quanto previsto dalle precedenti lettere a) e c). Solo se il numero medio di visitatori unici mensili di tali operatori supera i 5 milioni, essi saranno altresì tenuti agli obblighi di stay down.
Esistono operatori totalmente esentati da tali obblighi.
In particolare non rientrano nell’ambito di operatività dell’articolo 17 della direttiva, tra gli altri, le enciclopedie online senza scopo di lucro (come Wikipedia), i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e condivisione di software open source, i mercati online, i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale.
Qual è la posizione degli utenti?
Se esistono accordi di licenza tra i titolari dei diritti e i gestori delle piattaforme di condivisione dei contenuti online, gli atti di condivisione degli utenti saranno coperti dalle licenze, a condizione che l’uso dei contenuti non avvenga per finalità commerciali. In ogni caso continuano ad operare tutte le eccezioni al diritto d’autore già previste dalla direttiva 2001/29/CE in tema di citazione, critica, rassegna, utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.