Viola il diritto alla riservatezza e all’immagine chi pubblica le foto altrui su Facebook senza consenso. È quanto disposto dal Tribunale di Bari accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva venissero rimosse le foto sue e dei suoi figli dal profilo Facebook della propria ex compagna.

La pubblicazione di una foto è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. E tale condizione “è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale”.

Irrilevante la differenza tra negazione e cessazione del consenso. Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato, o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione.

Il giudice ha disposto anche una misura di coercizione indiretta dell’adempimento dell’obbligo a norma dell’articolo 614-bis del c.p.c., condannando la donna a corrispondere una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.

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