Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre sui social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sez. I civ., con ordinanza del 23 dicembre 2017, pronunciata nell’ambito di un giudizio di divorzio caratterizzato da una fortissima conflittualità tra i genitori, a tutela del figlio minore.
Il Tribunale riconosce il pregiudizio per il minore insito nella diffusione on line delle immagini, delle notizie e dei dettagli sulla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto suo malgrado; vieta la prosecuzione di tali condotte e ordina la rimozione di quanto già pubblicato.
Pur in mancanza di un espresso richiamo normativo, è da ritenere che la pronuncia trovi il suo fondamento nel dettato degli artt. 10 c.c. e 96 della legge sulla protezione del diritto d’autore (legge 22.4.1941 n. 633), concernenti la tutela del diritto all’immagine, nonché degli artt. 1 e 16, comma 1 , della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo, ai sensi dei quali è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto.
Giova, infine, richiamare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 febbraio 2017, n. 75, emesso in una fattispecie analoga a quella presa in esame dall’ordinanza in rassegna. In quel caso, infatti, era coinvolta una minore, il cui padre denunciava al Garante una lesione del diritto alla riservatezza della medesima da parte della madre. Costei aveva pubblicato un post su Facebook, contenente due sentenze relative al divorzio tra i coniugi e genitori della suddetta minore, nella quali erano rivelati dettagli riguardanti la vita familiare, compresi quelli della figlia minore. Il Garante dà atto dell’illegittima pubblicazione dei dati e ordina la rimozione del post, facendo interessanti osservazioni sulla pertinente disciplina. Il Garante rileva, innanzitutto, che le sentenze pubblicate rendono identificabile la minore: riportano, infatti, dei dati personali, perché così il c.d. Codice Privacy definisce “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”, e per di più dati identificativi, perché “dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato” (Art. 4, lett. b e c del D.Lgs. 196/2003). L’Autorità ricorda, inoltre, che gli articoli 50 e 52 del Codice Privacy vietano la divulgazione di informazioni che rendano identificabili minori coinvolti in procedimenti giudiziari.