Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il titolare di un’attività commerciale ha chiesto al Tribunale di Reggio Emilia l’adozione, in via d’urgenza, di un provvedimento diretto a far cessare e quindi ad inibire a due utenti di Facebook l’indebita pubblicazione sul social network di alcuni post dal contenuto offensivo e diffamatorio.

I post in questione erano numerosi e, tutti, espressamente o implicitamente riferiti alla ricorrente e alla sua attività commerciale.

Il Tribunale ha giudicato i contenuti “un inammissibile attacco denigratorio personalizzato” e, in ragione del timore di danno grave ed irreparabile e della particolare natura dei beni giuridici offesi, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione di un’ordinanza di immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio sulla piattaforma Facebook o su altri social network e la fissazione di una somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.

I social network e i blog sono, oggi, le maggiori piattaforme di manifestazione del pensiero; non tutte le espressioni “forti” e “pungenti” sono di per sé idonee a configurare una responsabilità, ma quando queste sono di pura offesa e denigrazione, il diritto alla libera manifestazione non esclude l’antigiuridicità di quanto espresso, né  può ragionevolmente invocarsi l’interesse degli utenti di internet ad avere accesso a determinati commenti (magari in relazione a persone e/o aziende note al pubblico) quando le suddette informazioni non siano correttamente trasmesse, ma abbiano finalità puramente offensive.

La diffamazione a mezzo internet, in particolare, costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 comma 3 c.p., norma che, riferendosi «all’offesa recata […] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», consente di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico. Competente a decidere, quando l’evento dannoso – inteso come percezione del messaggio diffamatorio – si verifica in Italia, è il giudice italiano.

Da questi attacchi l’interessato può difendersi. Non solo a tutela della propria integrità morale, ma anche del suo buon nome commerciale.

Nel caso deciso dal Tribunale di Reggio Emilia la parte lesa ha convenuto in giudizio direttamente gli autori materiali dell’illecito, chiedendo all’autorità di ordinare loro la rimozione dei contenuti; ma cosa fare quando l’autore è anonimo?

Sebbene la pronuncia in evidenza non affronti il tema specifico, è opportuno ricordare che la stessa richiesta di rimozione può essere rivolta direttamente al gestore del blog o del portale segnalando gli specifici URL (Uniform Resource Locator, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente un documento, un’immagine, un video presente in internet) in cui sono localizzati i contenuti illeciti. Infatti, i soggetti che tecnicamente memorizzano i contenuti  – benché non direttamente responsabili delle informazioni memorizzate– ove vengano a conoscenza della illiceità dei contenuti immessi dagli utenti, sono tenuti ad attivarsi per la loro rimozione. Ciò, nonostante i gestori dei siti web, che pur si reputano proprietari dei contenuti pubblicati, insistono nel declinare ogni responsabilità ad essi relativa.

Avv. Ginevra Proia

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