Che Wikipedia, la nota enciclopedia on line – “collaborativa, multilingue e gratuita” (v. http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia) – possa essere fonte di illeciti attacchi ai diritti dei terzi (ad esempio, ai diritti della personalità dei malcapitati che vi si trovano citati) è ormai risaputo.

Ciò al pari di ogni altra pubblicazione; anzi, di più, per le particolarità del mezzo – internet – attraverso il quale i contenuti vengono diffusi, rimanendo permanentemente a disposizione, come dichiara la stessa enciclopedia, di “più di 447 milioni di persone ogni mese” (v. http://wikimediafoundation.org/wiki/FAQ/it).

Altrettanto risaputo – anche per recenti vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti personaggi pubblici, decisi a tutelare i propri diritti – è che l’enciclopedia è gestita, organizzata, controllata dalla Wikimedia Foundation, un’associazione no-profit con sede negli Stati Uniti.

Una gestione, quella della Wikimedia Foundation – la quale ha creato sia l’infrastruttura digitale sulla quale si appoggia l’enciclopedia Wikipedia, sia la stessa enciclopedia on line ed è titolare del dominio wikipedia.org e dei diritti d’autore relativi a tutti i materiali collegati a Wikipedia – così vicina alle informazioni inserite da non poter sicuramente consentire alla medesima associazione di godere delle limitazioni di responsabilità previste dagli artt. 16 e 17, D. Lgs. 9.4.2003, n. 70, atteso che l’attività in concreto posta in essere dalla stessa non sembra affatto riconducibile alla mera “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.

Wikimedia Foundation, infatti, si spinge molto oltre – peraltro, per sua stessa ammissione (basta, ancora una volta, consultare la sezione contenente le risposte alle domande frequenti riguardanti l’enciclopedia – occupandosi, tra l’altro, di coordinare i soggetti che scrivono e presidiano i contenuti, nonché controllare i contenuti stessi, prefiggendosi addirittura l’obiettivo di assicurare ai medesimi i più elevati standards di qualità (“Abbiamo anche stabilito […] di misurare e migliorare la qualità di tutti i contenuti Wikimedia”).

Essa, insomma, è in grado di attuare un controllo ed un’ingerenza anche sui contenuti della sua “creatura”, tale da escludere in radice l’applicabilità della summenzionata disciplina speciale e da renderla sicuramente soggetta alle ordinarie regole di responsabilità per le condotte illegittime poste in essere attraverso Wikipedia.

Ciò detto, sulla via del concreto riconoscimento di detta responsabilità – secondo le norme ordinarie, come chiarito, su tutte quella di cui all’art. 2043 c.c. – gli ostacoli che spesso vengono frapposti dai giudici che si sono pronunciati sul punto sono di solito costituiti dai seguenti elementi:

(i)        l’esistenza del disclaimer (“Wikipedia NON PUÒ garantire, in alcun modo, la validità delle informazioni pubblicate”), che secondo alcune decisioni, rappresentando “chiara e preventiva presa di distanza dalla verità del contenuto di tali dichiarazioni costituisce di per sé elemento che esclude la stessa configurabilità del concorso dell’hosting provider nella diffamazione, oltre  a rendere insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito[1];

(ii)       la possibilità concessa a qualsiasi utente di Wikipedia di modificare i contenuti dell’enciclopedia e di chiederne la cancellazione, onde al soggetto che si ritiene vittima di un illecito e non si avvalga di tale facoltà resterebbe precluso qualsivoglia risarcimento per i danni “che, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare (artt.1227, 2° co. e 2056 cc)[2].

Si tratta, tuttavia, di considerazioni entrambe non condivisibili.

Quanto al valore da attribuire al disclaimer – su cui, peraltro, la giurisprudenza si è già pronunciata, in ipotesi analoghe, in senso opposto a quello sopra riportato[3] – siamo di fronte ad un elemento meramente formale (una sorta di clausola di stile), che non può essere in grado di elidere ciò che, al contrario, nel caso di Wikipedia, emerge dall’esame delle effettive modalità di gestione, controllo ed organizzazione dell’enciclopedia, dalle quali risulta una compartecipazione da parte di Wikimedia Foundation tale da fondare senz’altro la sussistenza dell’elemento soggettivo di eventuali illeciti – almeno a titolo di colpa – in capo alla stessa.

Senza considerare che detto elemento soggettivo sarebbe oltremodo evidente nel momento in cui Wikimedia Foundation venisse informata dell’esistenza di illeciti commessi tramite Wikipedia e, ciononostante, rimanesse inerte. A questo punto, apparirebbe francamente arduo poter sostenere che un disclaimer basti ad escludere l’elemento soggettivo e, quindi, la responsabilità in capo alla Wikimedia Foundation.

Quanto alla possibilità di modifica dei contenuti da parte di qualsiasi utente ed alla conseguente applicabilità, ove non si eserciti tale facoltà, dell’art. 1227 c.c. – premesso che, in tal caso, non si pone una questione di responsabilità di Wikimedia Foundation, ma di concorso del creditore nella causazione del danno, che rappresenta nondimeno un ostacolo verso l’ottenimento di una effettiva tutela – occorre evidenziare come si tratti, in realtà, di una possibilità meramente teorica.

L’utente che intendesse affrontare la complessa procedura predisposta da Wikipedia, infatti, non ha alcuna certezza di poter ottenere ciò che vuole e, cioè, la modifica/cancellazione di contenuti ritenuti lesivi dei propri diritti, essendo costretto nel migliore dei casi a superare, prima di ciò, richieste rivolte ai cosiddetti “amministratori”[4], discussioni e votazioni della comunità, nonché verifiche circa la propria appartenenza ad una delle categorie di soggetti “abilitati” e circa l’appartenenza delle proprie doglianze ad uno dei casi – tassativamente indicati – in cui la necessità di rimozione sia palese.

Con il risultato che, contrariamente a quello che si vorrebbe far credere, non è nella pratica assolutamente possibile rimuovere e/o modificare direttamente le pagine di Wikipedia – anche quando producono gravi lesioni ai diritti dei terzi – le quali sono ben presidiate da una regia che non è affatto credibile presentare come affidata al singolo utente.

Non si vede, quindi, alla luce dell’effettivo funzionamento della procedura di modifica dei contenuti su Wikipedia, come il medesimo utente possa concretamente evitare il prodursi dei danni usando l’ordinaria diligenza, se non altro, per usare un eufemismo, in quanto trattasi di attività che importa senz’altro un apprezzabile sacrificio e che non consentirebbe comunque, pertanto, di ricorrere all’art. 1227 c.c. ove non venga posta in essere.

Avv. Flaviano Sanzari

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[1] Così Trib. Roma, sez. I, ordinanza 20.6.2013.

[2] Ancora, Trib. Roma, sez. I, ordinanza 20.6.2013.

[3] Ad esempio, il Tribunale di Varese, con sent. n. 116/2013, ha chiarito che “non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti (i.e. una clausola di “disclaimer” ndr) contenuta in un “regolamento” di natura esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato […])”.

 

[4] Posti da Wikimedia Foundation a tutela dei contenuti e a cui sono attribuiti poteri di controllo editoriale e di valutazione del materiale immesso nella piattaforma.

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