L’associazione di epiteti offensivi (“truffa”, “truffatore”) al nome/denominazione di una persona (fisica o giuridica) generata dalla funzione di “auto completamento” del motore di ricerca “Google” è idonea a fondare la responsabilità civile del provider?
La soluzione è stata fornita dal Tribunale di Milano che ha dapprima negato tale responsabilità per poi, successivamente, affermarla.
In prima battuta (ordinanza del 23 marzo 2013), l’Autorità milanese aveva ritenuto che i termini visualizzati dagli utenti sulla stringa di ricerca attraverso la funzionalità “Autocomplete” non costituissero un archivio, né fossero organizzati o influenzati in alcun modo da Google e che pertanto tale strumento, operando tramite un software automatico, non faceva venire meno il carattere di “neutralità” del servizio di ricerca fornito da Google. Servizio di ricerca definito come un servizio di mero “caching”, in relazione al quale non sarebbe configurabile alcuna responsabilità del provider in virtù dello speciale regime di esenzione previsto dal legislatore proprio in ragione della suddetta “neutralità” del provider: responsabilità che potrebbe configurarsi– sempre secondo il giudice milanese – solo in caso di mancata ottemperanza ad un ordine di rimozione delle informazioni memorizzate.
Successivamente, la stessa prima sezione civile del Tribunale di Milano ha invece stabilito che la funzione appena descritta (al pari di quella consistente nel fornire all’utente le cc.dd. “ricerche correlate”), lungi dal risultare essenziale per la fornitura del servizio di mero trasporto e memorizzazione dei contenuti (servizi disciplinati dagli articoli 15 e 16 D. Lgs. n. 70/2003), costituisce una “funzionalità aggiuntiva che arricchisce il motore di ricerca Google, rendendolo evidentemente più interessante e appetibile rispetto a motori meno accessoriati” (ordinanza del 25 maggio 2013).
La scelta di offrire all’utente un servizio “aggiuntivo” determina l’addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo di auto-completamento produce: ne segue che quindi Google non opera come mero intermediario – ISP passivo -, ma come ISP attivo, con la conseguenza che la responsabilità dello stesso in relazione ai risultati eventualmente lesivi determinati dal detto meccanismo di auto-completamento non deve essere esaminata alla luce delle norme speciali che riguardano il mero trasportatore e memorizzatore di dati (articoli 15 e 16 D. Lgs. n. 70/2003) ma in base ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).
Con questo provvedimento viene quindi nuovamente affermato il principio di elaborazione giurisprudenziale, italiano e comunitario, in base al quale la normativa di settore, dettata dal citato D. Lgs. 70/2003 in relazione a talune figure di Internet Service Provider, è applicabile unicamente nel caso in cui i servizi resi da tali operatori siano di ordine meramente “tecnico, automatico e passivo”, dovendosi invece escludere che tale operatore possa beneficiare del particolare regime di favore previsto dalla detta normativa in tutti i casi in cui il provider “conosce o controlla” le informazioni trasmesse o memorizzate: in tale ultima circostanza, la configurabilità della responsabilità dell’ISP – definito dalla giurisprudenza “hosting attivo” – andrà valutata alla luce delle ordinarie regole in tema di illecito aquiliano.
Tanto è stato stabilito, per la prima volta in Italia, dal Tribunale di Roma, in relazione alla illecita diffusione di brani audiovisivi estratti dal programma televisivo “Grande Fratello” attraverso il portale YouTube (ordinanza del 16.12.2009); nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Milano in riferimento alla illecita diffusione di brani estratti da programmi televisivi delle reti Mediaset attraverso i servizi “video” dei portali Libero e Yahoo (sentenze del 7.6.2011 e del 9.9.2011); nuovamente il Tribunale di Milano ha riaffermato lo stesso principio in relazione al servizio “Google Video” (nell’ambito del noto caso “Vividown”, sentenze del 24.2.2010 e del 27.2.2013). In sede comunitaria, le pronunce che per prime hanno evidenziato la necessità di analizzare caso per caso la natura intrinseca del servizio reso dal provider (a seconda che si tratti o meno di attività meramente passiva) si riferivano ai servizi pubblicitari offerti da Google e da e-Bay (sentenze della Corte di Giustizia UE del 23.3.2010 e del 12.7.2011).
Il ripetuto affermarsi di tale principio ha importanti conseguenze sul piano pratico posto che, come anche espressamente riconosciuto da talune delle pronunce citate, la responsabilità del provider per gli illeciti (anche indirettamente) commessi attraverso i propri servizi deriva direttamente dalla mera conoscenza – in qualunque modo acquisita – dell’illecito: non sarà quindi necessario, per il sorgere della responsabilità dell’hosting attivo, un preventivo provvedimento dell’autorità giudiziaria che accerti l’esistenza dello stesso e che ordini la rimozione delle informazioni trasmesse.
Alessandro La Rosa