L’aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo che nel contenuto dell’anteprima (la cosiddetta preview). Pertanto, al fine di rendere effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i propri dati, non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell’articolo. Lo ha stabilito il Garante privacy, accogliendo parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata. L’uomo si era rivolto all’Autorità, in quanto insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano, che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l’aggiornamento.
L’attuale presenza in rete di quelle vecchie notizie, secondo il ricorrente, arrecava un pregiudizio alla propria reputazione, non rappresentando in pieno il reale accadimento dei fatti, a causa dell’omesso riferimento alla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.
L’Autorità, ritenuto lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli, in quanto mantenuti on line con finalità di archivio storico del quotidiano, ha rilevato, tuttavia, che il diritto della persona ad ottenere l’aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito, qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.
L’aggiornamento, inoltre, perché sia in grado di salvaguardare l’attuale identità sociale della persona, deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.
Ritenendo non adeguate le modalità scelte dall’editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nella preview, l’esistenza di sviluppi riguardanti la vicenda, attraverso, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell’articolo.
Flaviano Sanzari
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