La pubblicazione non autorizzata di una fotografia, utilizzata per fini pubblicitari, comporta il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in favore del danneggiato, a prescindere dal contenuto denigratorio o meno dell’immagine, per il sol fatto del mancato consenso alla pubblicazione. Il danno non patrimoniale, poi, previsto dall’articolo 10 del codice civile, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato anche equitativamente dal giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico. Questo è il principio ribadito dalla sentenza 634/2017 del Tribunale di Pordenone.
La vicenda vedeva come protagonista un uomo che, per puro caso, sfogliando il catalogo di una rivista turistica, si era accorto di comparire insieme al suo figlio minore su una pagina del catalogo. L’immagine, che ritraeva il padre e il piccolo mentre accarezzavano un cervo, era stata pubblicata senza il consenso dell’uomo e, per tale motivo, quest’ultimo chiedeva alla società editrice di ritirare dalla distribuzione il catalogo, nonché una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. A seguito del rifiuto della società, la questione è arrivata dinanzi al Tribunale, che ha accolto la domanda, pur avendo riconosciuto che la pubblicazione della fotografia in questione «non presenta alcun elemento atto a fornire un’immagine negativa dei soggetti in questione, né a ledere l’immagine, l’onore o la reputazione degli stessi», non essendo desumibile dalla stessa alcun elemento diffamatorio o denigratorio né per il padre né per il figlio.
L’elemento decisivo, infatti, è costituito dalla mancanza del consenso dell’interessato, considerato che l’articolo 10 c.c. vieta la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata dalla legge e che, nel caso di specie, secondo il Tribunale, non ricorreva alcuna delle ipotesi – previste dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941) – per le quali l’immagine di una persona può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa.
Ciò posto, per quanto riguarda la quantificazione del danno, è ben possibile che essa avvenga «in via forfettaria sulla base quanto meno del cd. prezzo del consenso, anche con valutazione equitativa». E nel caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ovvero la non notorietà delle persone raffigurate nella fotografia e la distribuzione capillare e per finalità pubblicitarie del catalogo, la somma equa liquidata dal giudice è stata pari a 10 mila euro.