Con decisione dello scorso 29 gennaio, la Cassazione penale ha assolto dal reato di diffamazione aggravata un utente del social network Facebook che aveva “postato” un commento ritenuto offensivo della reputazione di un collega . In riforma della pronunzia assolutoria del primo grado, dunque, l’imputato è stato condannato dinanzi alla Suprema Corte ai soli effetti civili.

Secondo la Corte non integra il reato di diffamazione la condotta di chi mediante un post su un social network esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri, e condivise via internet.

La sentenza della Cassazione, interviene, dunque, in risposta al ricorso dell’imputato articolato sulla base di quattro motivi.

Con il primo e il secondo motivo, i difensori dell’imputato denunciavano l’errata applicazione della legge penale in ordine all’attribuzione della condotta offensiva del messaggio, senza averne considerato l’effettivo contenuto, nonché analoghi vizi sull’elemento materiale del reato, ritenendo il contenuto del “post”, stando al dato letterale, di per sé inoffensivo: “spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate”. Inoltre, sempre nel secondo motivo, veniva lamentato il difetto di prova dell’avvenuta comunicazione del commento ad un numero indeterminato di persone, dal momento che non fu mai accertato se il “gruppo” fosse “aperto” o “chiuso”. Con il terzo motivo i difensori denunciavano poi il mancato riconoscimento dell’esimente dell’esercizio della libera manifestazione del proprio pensiero, mentre con l’ultimo, veniva dedotto il difetto di motivazione rispetto ai criteri adoperati per la determinazione del danno non patrimoniale a favore della persona offesa costituitasi parte civile.

La Cassazione pur rilevando la fondatezza del ricorso e annullando la sentenza appellata per assenza del fatto criminoso, dichiara al contempo infondati i primi due motivi, tanto per l’eccessiva genericità nella misura in cui le dichiarazioni erano state riportate, impedendo dunque l’apprezzamento dell’effettiva portata del vizio, quanto per la mancanza nella condotta dell’eccepito difetto del requisito della comunicazione ad una pluralità di persone.

Per integrare la condotta diffamatoria, è infatti necessario che l’autore comunichi con almeno due soggetti e non con un numero indeterminato di persone, ed in tutta evidenza un “gruppo di Facebook” -dunque una Pagina dedicata a un tema di conversazione e non un Profilo personale- per sua natura, aperto o chiuso che sia, coinvolge senza dubbio più di due persone.

Passando alle considerazioni nel merito della frase “postata” dal ricorrente, e sulla portata lesiva della stessa, si è visto come nei tre gradi di giudizio vi sia stata grande difformità d’interpretazione.

In particolare, secondo i giudici della Corte di Appello, sebbene il commento fosse di per sé inoffensivo, avrebbe mutuato la sua carica denigratoria dall’implicita adesione al contenuto dei “post” precedenti caricati da altri utenti e realmente diffamatori, rappresentando così “una volontaria adesione e consapevole condivisione” delle espressioni offensive precedentemente pubblicate.

La Suprema Corte, recuperando parte delle argomentazioni del primo grado, evidenzia invece l’illogicità della motivazione della Corte territoriale, che avrebbe dato una lettura estensiva all’art 595 c.p. attribuendo contenuti aggiuntivi a quelli ricavabili dalla lettera della norma, in pieno conflitto con il divieto di analogia e il principio di legalità penale, secondo cui il fatto che costituisce reato e la sanzione che si ricollega alla sua commissione, devono essere espressamente previsti dalla legge.

Se infatti, il reato di diffamazione circoscrive la condotta di colui che specificatamente “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, non può essere sanzionata una condotta di per sé inoffensiva, per il solo processo all’inverso della ricerca di un’indiretta, implicita e non provata, volontà adesiva a condotte realmente illecite tenute da terzi.

In questi termini, appare alquanto irrilevante che l’imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero pubblicato prima di lui, laddove, il commento susseguente, non necessariamente deve considerarsi quale atto di condivisione o rilancio di quanto sopra scritto. In particolare, precisa la Corte, si deve escludere, non tanto la critica in sé alla persona offesa, garantita dall’art 21 della Cost., quanto piuttosto la forma illecita con cui altri avevano promosso la loro ostilità, esulando così dai limiti della “libera discussione” e del “libero dibattito” e sfociando invece nella pura diffamazione.

La decisione della Cassazione in esame, conferma dunque un discrimine nella individuazione della colpevolezza di chi si limita a condividere indirettamente le ostilità di un gruppo dimostrate avverso terzi soggetti presi di mira, senza unirsi allo stesso con commenti dall’ intrinseca portata offensiva. In questi casi l’orientamento (già condiviso in Cass. penale, Sezione V, 14 aprile 2015, n. 31669; Cass. penale, Sezione V, 9 marzo 2015, n. 18170) pare anche voler far prevalere la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall’art 21 della Costituzione, così come i principi generali della tutela del diritto di critica e di cronaca, notamente concretizzatosi in quel tipo di giudizio valutativo che non assume rilievo penale laddove, nonostante lo stesso si sostanzi in una feroce critica, impieghi una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere. Principi chiaramente espressi dal Tribunale di Pistoia nel 2015, nell’escludere che le espressioni utilizzate nei confronti del titolare di un locale commerciale criticato su Facebook, potessero avere carattere ingiurioso o diffamatorio, essendo invece le stesse espressione del diritto di critica sia pur esercitato mediante il ricorso a formule linguistiche ironiche o goliardiche: “va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi” (Trib. di Pistoia, 16 dicembre 2015, n. 5665).

Avv. Maria Letizia Bixio

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