La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12536 della quinta sezione penale, ha confermato l’applicabilità di un diverso regime sanzionatorio nel caso di diffamazione perpetrata attraverso un blog, rispetto al caso in cui la stessa fattispecie di reato risulti integrata da una testata giornalistica (anche telematica). Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso avanzato da un blogger contro la misura cautelare del sequestro preventivo, disposta nei confronti del sito sul quale si era verificata la diffamazione. La ricorrente aveva eccepito il carattere “esorbitante” della suddetta misura, sulla base del fatto che il sito presentasse chiaramente una natura “mista”, sottolineata dalla presenza di sezioni rientranti nel genus del blog e altre, invece, in cui veniva svolta attività informativa e giornalistica.

Già con sentenza n. 31022 del 17.7.2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano esteso il concetto di stampa all’informazione professionale espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico). Secondo l’interpretazione della Corte, il giornale telematico rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa, come definito dalla L. n. 47 del 1948, vale a dire l’attività di riproduzione (da intendersi quale potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato) e la destinazione alla pubblicazione (da intendersi quale immissione dell’informazione giornalistica in rete, resa così fruibile da parte di un numero indeterminato di utenti). In particolare, la Corte ha precisato che «il giornale telematico, sia se riproduzione di quello cartaceo, sia se unica e autonoma fonte di informazione professionale, soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea. E’, infatti, un prodotto editoriale, con una propria testata identificativa, diffuso con regolarità in rete; ha la finalità di raccogliere, commentare e criticare notizie di attualità dirette al pubblico; ha un direttore responsabile, iscritto all’Albo dei giornalisti; è registrato presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la redazione; ha un hosting provider, che funge da stampatore, e un editore registrato presso il ROC».

In quel caso, la Corte esaminò il ricorso avanzato da due giornalisti indagati per diffamazione nei confronti dell’ordinanza che aveva disposto la misura cautelare del sequestro preventivo (con annesso oscuramento della pagina telematica) di un quotidiano on-line, gestito dagli stessi ricorrenti. Le Sezioni Unite avevano accolto il ricorso sottolineando che “il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”. Prima di addivenire alle predette conclusioni, la Suprema Corte ha comunque precisato come, nella “interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa”, non possano rientrare “i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook)”.

Avv. Ginevra Proia

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