In Italia lo hanno già accertato sia il Tribunale civile di Roma che il Tribunale penale di Milano: il portale digitale “Rojadirecta” –noto ai più per la diffusione in diretta di eventi calcistici- è direttamente responsabile per consentire agli internauti l’accesso a materiale audiovisivo oggetto di diritti esclusivi di terzi (in Italia, ad esempio, i diritti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e di operatori televisivi come Mediaset).

Recentemente (il 19.3.2015), alle stesse conclusioni è giunto anche il Tribunal de grande instance de Paris innovando però sull’inquadramento normativo di riferimento.

Tradizionalmente, il tema centrale affrontato giudizialmente verteva sulla possibilità di ricondurre i portali web con caratteristiche tecniche simili a quelle di Rojadirecta alla disciplina “di favore” dettata in sede europea dalla direttiva e-commerce per i prestatori intermediari definiti “hosting”.

Mentre i giudici nazionali hanno sino ad oggi riconosciuto che Rojadirecta non è un mero fornitore di hosting e che quindi non può beneficiare delle limitazioni di responsabilità previste per tale operatore, il giudice parigino ha espressamente inquadrato tale soggetto ricorrendo alla direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE) e riconoscendo che Rojadirecta agisce quale vero e proprio “editore” di un servizio di media audiovisivo, definito dalla stessa fonte come colui che esercita un “controllo effettivo” sui contenuti diffusi sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

A tanto il Tribunale Parigino è giunto considerando che la società che gestisce il portale cataloga, archivia, organizza ed offre -attraverso una presentazione dei materiali audiovisivi suddivisa cronologicamente e per tipologia di sport, connessa ad un motore di ricerca-, dei collegamenti che permettono di prendere visione in diretta di eventi sportivi di attualità. In questo modo, esercita un controllo ed una padronanza editoriale sui contenuti, con lo scopo puntuale di permettere la visualizzazione in diretta di tali eventi sportivi, di norma riservati ad un pubblico limitato, composto da abbonati ai canali ed ai siti ai quali i relativi diritti di diffusione sono stati venduti.

In definitiva, se dal punto di vista tecnico “Rajodirecta” si presenta apparentemente quale hosting provider, a parte tale aspetto tecnico, il gestore del sito, di fatto, intenzionalmente opera una selezione dei contenuti, una scelta editoriale, avente ad oggetto un tema preciso, ovvero degli eventi sportivi di attualità in settori prestabiliti e costantemente aggiornati, con un calendario ed un motore di ricerca a ciò finalizzati.

Da qui l’ordine di rimozione di tutti i link che consentono la diffusione di tutte le gare calcistiche organizzate dalla Ligue de Football Professionnel e l’obbligo di impedire il ripetersi delle stesse violazioni; pena la astreinte di 5.000 euro per ogni violazione e per ogni giorno di inosservanza del provvedimento.

L’esistenza di un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico delle proprie emissioni – in capo agli organismi di radiodiffusione – riguardo alla trasmissione di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet attraverso attività di linking è stato espressamente riconosciuto anche dalla Corte UE (caso C- 279/13 C More Entertainment, sentenza 26.3.2015).

Avv. Alessandro La Rosa

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