L’avvento delle nuove tecnologie di comunicazione ha senza dubbio creato spazio ad innovativi scenari di business, ma, per converso, non va sottaciuto come l’incremento della capacità comunicativa della società moderna abbia altresì accresciuto la proliferazione di lesioni dei diritti sulle opere protette dal diritto d’autore. Negli ultimi anni si è molto discusso sugli ambiti di tutela da riconoscere ad un evento sportivo e soprattutto se esso possa assurgere al medesimo livello di protezione garantito dal nostro ordinamento alle opere dell’ingegno.

Dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che i diritti sull’evento sportivo non godessero della tutela prevista dal nostro ordinamento giuridico alle opere dell’intelletto, pur assurgendo ad una protezione giuridica quali diritti di esclusiva utilizzazione economica della manifestazione sportiva. Questa conclusione derivava da una considerazione oramai superata dal costante sviluppo delle tecniche di ripresa e regia, che sono migliorate di pari passo con lo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti di captazione delle immagini in movimento. L’avvento delle pay tv ha senz’altro contribuito ad innovare gli strumenti tecnici di ripresa dei broadcaster, e la crescita tecnologica nel settore audiovisivo ha fatto il resto. Oggi infatti assistiamo ad eventi sportivi ripresi dal oltre venti telecamere in loco, con spider cam e droni che sono in grado di coprire – anche verticalmente – a 360° il campo di gioco e possibilità di slow motion in alta definizione. Va da sé che in un simile contesto, il contributo creativo del regista e dell’operatore di ripresa finalizzato ad effettuare tagli e passaggi rapidi tra una immagine e l’altra, seppur in diretta, diviene fondamentale per dare appeal al prodotto sportivo e caratterizzarlo come opera.

Sulla base di questi presupposti, il D. Lgs. 9/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 78 quater della L.633/1941 (che d’ora in poi citeremo in via colloquiale come LDA) secondo cui “Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla Legge 19 luglio 2007 n. 106 e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili”. Si tratta dunque di una tutela assimilata alle opere dell’ingegno ma, come dicevamo, perché di concreta tutela si possa effettivamente parlare, alle riprese dell’evento sportivo dovrà essere riconosciuto un carattere di originalità e di creatività finalizzato a qualificare l’evento in sé quale opera.

Questa posizione giuridica ha trovato conforto nei giudici del Tribunale di Milano, il quale, nel dare ragione ad una emittente televisiva licenziataria dei diritti di trasmissione del Campionato Italiano di Calcio che aveva promosso un contenzioso contro un sito web che trasmetteva abusivamente al pubblico i filmati di tali partite, ha deciso che: “L’emittente televisiva che realizza i filmati delle partite di calcio può rivendicare nell’ambito dei suoi diritti patrimoniali connessi all’opera audiovisiva, ai sensi dell’art. 78-ter della Legge 633/1941, una facoltà esclusiva di autorizzare la riproduzione, la distribuzione e comunque la messa a disposizione al pubblico di tali filmati; pertanto la comunicazione al pubblico via internet o la ritrasmissione simultanea sul web dei filmati delle partite di calcio di terzi, in assenza di specifica licenza, costituisce attività illecita”.

L’incremento di queste attività piratesche ha destato molto interesse nell’opinione pubblica, che,  inizialmente, ha sottovalutato il fenomeno non criticandolo per quello che è, ma anzi in alcuni casi difendendolo se non proprio, come vedremo, promuovendolo ed anche di questo la giurisprudenza si è trovata ad occuparsi.

Di recente il Tribunale di Roma si è trovato ad occuparsi di una vicenda assolutamente confacente a quanto trattato in questa sede. Con riferimento agli incontri calcistici disputati nell’ambito del Campionato di “Serie A”, della “Champions League” e dell’ ”Europa League” della stagione calcistica europea 2012/2013, il portale d’informazione on line Il Post pubblicava, puntualmente, testi informativi indicanti le modalità con le quali accedere ai siti pirata che consentono la visione gratuita di eventi sportivi in origine criptati. In particolare all’interno del sito veniva, ad esempio, riferito: “Questa sera alle 20.45 si giocherà il derby tra Milan e Inter per la settima giornata del campionato di Serie A. La partita verrà trasmessa a pagamento su Mediaset Premium Calcio o su Sky Sport […]. In alternativa ci sono molti streaming disponibili online, segnalati su Live TV, su Rojadirecta e su Adthe. Su questi siti, però, spesso le fonti che trasmettono non hanno acquistato legalmente i diritti delle partite”. A queste informazioni spesso si aggiungevano i collegamenti ipertestuali direttamente forniti agli utenti, tramite i quali il portale consentiva l’accesso diretto ai siti di live-streaming pubblicati.

Il giudice della Sezione IX specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma – nell’accogliere il ricorso, poi confermato anche in sede di reclamo, inibendo a Il Post la prosecuzione dell’attività illecita – ha così interpretato la vicenda giuridica: “la riproduzione non autorizzata delle riprese filmiche degli eventi sportivi in oggetto effettuate dalla ricorrente […] costituisce un comportamento lesivo del diritto d’autore avente ad oggetto le opere risultanti dall’attività dell’operatore televisivo”.

E ancora si legge nell’ordinanza del giudice capitolino “Il contenuto dei comunicati informativi pubblicati su il Post […] valutato unitamente alle modalità tecniche mediante le quali il pubblico viene messo a conoscenza delle denominazioni dei siti che trasmettono illecitamente i prodotti audiovisivi della ricorrente, nonché della costante e sistematica ripetizione dei comunicati medesimi appare offrire un significativo contributo agevolatore alla realizzazione dell’illecito da parte dei terzi”. L’Autorità romana ha affermato che, anche mediante tale modalità informativa, veniva offerto un apporto causale alla commissione degli illeciti: in questo caso i giudici hanno quindi ritenuto che la pubblicazione sistematica – sia in home-page che in altre pagine del portale – di informazioni relative all’attività dei siti illegali, ai contenuti audiovisivi ivi messi a disposizione del pubblico ed al giorno/ora di illecita diffusione, si potesse tradurre, dal punto di vista giuridico, in una attività di “promozione” degli illeciti descritti.

Sulla medesima scia interpretativa si è inserita anche la decisione presa dal Collegio della IX Sezione Specializzata del Tribunale di Roma nel secondo grado del giudizio cautelare in esame. Nell’occasione il Collegio ha anche avuto modo di meglio valutare il bilanciamento tra la tutela della proprietà intellettuale ed i diritti fondamentali della persona, quale il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. È stato infatti così osservato: “Il fatto che la notizia […] sia stata ripetutamente pubblicata su il portale “Il Post” in perfetta coincidenza temporale con la disputa di ogni gara calcistica (attraverso il link inserito nei comunicati divulgati in contemporanea con gli eventi sportivi), rende palese che la finalità perseguita dall’odierno reclamante […] non è tanto quella di porre il pubblico a conoscenza dell’illiceità del predetto fenomeno, quanto, piuttosto, di offrire al pubblico medesimo uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti pirata dove è possibile vedere gratuitamente l’evento. […] I numerosi inserti pubblicitari contenuti nelle pagine web del portale in contestazione inducono a ritenere che lo scopo realmente perseguito dal reclamante sia quello di pubblicare informazioni che abbiano un contenuto di forte richiamo per i lettori e conseguentemente per gli inserzionisti pubblicitari”.

È stato quindi accertato, in via definitiva nei due gradi del procedimento cautelare citato, che chi promuove, così agevolandolo, l’accesso ai siti illegali – concorrendo ad ampliare la quantità dei fruitori di contenuti pirata – commette un illecito, soprattutto quando, come in questo caso, la finalità informativa sia stata ritenuta secondaria rispetto all’agevolazione dell’illecito di abusiva trasmissione di contenuti protetti da copyright.

Il Tribunale di Roma ha quindi ben inquadrato come fosse fuorviante definire giornalistico/editoriale l’attività promozionale della visione della partite pirata, visto peraltro il fine di profitto perseguito dall’editore in questione in luogo di quello meramente informativo dietro al quale l’illecito era stato celato.

E non sprechino più inchiostro gli accaniti e spesso miopi paladini della finta libertà d’espressione, nell’argomentare pretestuose tesi difensive arroccate sul diritto di cronaca poiché, nel caso che occupa, il Tribunale ha ben chiarito come fosse del tutto assente il presupposto fondamentale perché l’informazione pubblicata potesse apparire riconducibile all’ambito di operatività propria del diritto di cronaca stesso: l’esistenza di un interesse pubblico apprezzabile alla conoscenza della specifica informazione diffusa attraverso i testi informativi incriminati. L’informazione è sacra ma la si può (e, ci vien da dire, la si deve) fare senza ledere gli altrui interessi legittimi, altrettanto sacri e sui quali imprese e lavoratori hanno investito e continuano a farlo quotidianamente.

Filippo Catanzaro

 

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