In Italia ancora non se ne parla molto ma in UK la questione è stata addirittura sollevata in Parlamento dalla deputata Sharon Hodgson che ha chiesto un’urgente intervento normativo. Il secondary ticketing non è altro la pratica del bagarinaggio on line.

I più comuni siti di bagarinaggio sono Seatwave, Viagogo, 2biglietti.com e Ticketbis.it. L’accesso è libero a qualunque utente internet (anche minorenni) e funziona così: chi è già in possesso di uno o più biglietti di un evento si registra sul sito di secondary ticketing, ne fissa il prezzo di vendita, ed attende che qualcuno lo compri, spesso ad un prezzo molto maggiore di quello proposto dai rivenditori autorizzati dei concerti o di altri eventi. Ovviamente questa pratica funziona quando i biglietti dei rivenditori ufficiali sono “sold out” e dunque l’acquirente è disposto a spendere molto, molto di più per accaparrarsi il biglietto.

Ma tutto ciò è legale? Se si pensa alla simile attività dei bagarini che si piazzano al di fuori dello stadio la sera prima del concerto, la domanda sembra superflua: in più, l’attività on line sembra essere supporta da una vera e propria organizzazione volta a comprare centinaia di biglietti proprio allo scopo di rivenderli a prezzo maggiorato, creando di fatto un anello in più nella catena distributiva di vendita al pubblico, che si frappone tra i rivenditori autorizzati e gli utilizzatori finali. Perché allora tale fenomeno deve essere consentito, oppure tollerato favorendo in tal modo una vera e propria organizzazione che fa profitti su una pratica illecita?  Si ha il dubbio che gli illeciti compiuti in rete, a differenza delle azioni illegali compiute “in strada”, si nascondono –a volte- sotto il cono d’ombra dell’assenza di specifiche normative e dunque con la prospettiva di una facile impunità.

La questione appare dunque molto complessa, sia sul piano legale che sul piano etico. Di certo è una pratica che va ad arricchire un anello della catena distributiva che non dovrebbe esistere (intermediario non ufficiale) a discapito del consumatore finale che si trova in balia di un prezzo che subisce le oscillazioni di operazioni speculative, e di certo il prezzo finale sarà molto maggiore di quello deciso dagli artisti e organizzatori, volto a contribuire e promuovere la performance dell’artista e l’attività di tutto lo staff organizzativo di chi concretamente realizza l’evento.

Differente è invece il margine di profitto delle società di secondary ticketing, che va a solo vantaggio dell’intermediario ed a svantaggio delle tasche dei fans. La proposta di legge negli UK è proprio diretta ad impedire la vendita di biglietti da rivenditori non autorizzati a prezzi che superino il 10% del valore nominale del biglietto: proprio per evitare che gli intermediari non ufficiali intaschino troppo margine a discapito dei fans che vogliono usufruire dello spettacolo.

In Italia, ad esempio, sul più comune sito di compravendita on line, il sito www.ebay.it, la pratica del bagarinaggio è vietata, pena la rimozione automatica dell’inserzione e blocchi o limiti alla possibilità di continuare ad operare con vendite o acquisti dall’account incriminato. Certo poi si trovano offerte tipo: “vendo foto Ibra e a chi compra regalo biglietto per il derby” Magicamente il prezzo della foto lievita a 300- 400 Euro…..

Differente è la posizione sostenuta dai siti Seatwave e Viagogo (solo per citarne i più conosciuti) dove si parla di siti ove si svolge un mercato virtuale, dove i fan possono acquistare o vendere biglietti per concerti, spettacoli teatrali o sportivi al prezzo che verrà definito dal mercato in relazione alla domanda/offerta.

Ma allora rivendere biglietti a prezzo maggiorato fuori dagli stadi oppure on line è consentito?

Nel 2006 la Cassazione (sezione II penale, sentenza 13 giugno 2006 n. 20227) ha annullato la condanna di primo grado inflitta a chi aveva acquistato dal bagarino 2 biglietti per una partita di calcio poiché non è stato provato che la provenienza dei biglietti venduti dai bagarini fosse illecita. La fattispecie penale applicata in primo grado è la previsione dell’art. 712 cp  “acquisto di cose di sospetta provenienza”.

Ed ancora Sul tema, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 aprile 2008 n. 10881, ha affermato che, pur prescindendo dagli elementi dell’abitualità della suddetta attività e dalla sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (cfr. Cass. n. 6935/2001), chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica.

Anche se la Siae, a nome del Direttore Ufficio Accordi Loredana Sabbi, pone dubbi circa l’assolvimento degli oneri legati al versamento, da parte di intermediari non autorizzati, dell’imposta sugli spettacoli che è proporzionale proprio al prezzo di vendita.

E quali sono state le reazioni degli artisti? In Italia, Ligabue, per combattere il fenomeno, ha imposto la vendita dei biglietti del suo ultimo tour solo on line, nominali e nel numero massimo di due a testa. In caso di imprevisto era possibile rivolgersi direttamente all’agenzia organizzatrice per spiegare il problema e trovare una soluzione. In assenza di una normativa ad hoc, ecco che gli artisti, i più attenti, cercano di risolvere, oppure arginare, il problema.

Valeria Ghigna

 

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