Con sentenza n. 940 dello scorso 27 febbraio, il Tribunale civile di Torino si è pronunciato sull’annosa questione della divulgazione di immagini di personaggi noti senza il consenso dell’interessato.

Il caso si riferisce al giudizio instaurato dai figli legittimi della nota attrice cinematografica Audrey Hepburn, nei confronti di una società che commercializzava modelli di t-shirt sulle quali veniva ritratta la stessa attrice.

In particolare, gli eredi citavano la predetta società nella loro qualità di unici soggetti legittimati a prestare il consenso all’uso del ritratto dell’attrice per finalità commerciali, secondo quanto previsto dagli articoli 93 e 96 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e 10 c.c..

Come noto, l’art. 96 della Legge n. 633/1941 sancisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” e che “dopo la morte della persona ritratta” si applicano le disposizioni di cui all’art. 93 della medesima legge, norma a mente della quale “occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado”.

La recente giurisprudenza di legittimità ha osservato che “la divulgazione senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta ad altri fini (pubblicitari, commerciali, ecc.)” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29/01/2016, n. 1748). È ormai pacifico che ai sensi dell’art. 10 c.c. sull’abuso dell’immagine altrui “si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento –in difetto di consenso dell’interessato- commerciale o pubblicitario” (Cassazione civile, sez. III, 27/11/2015, n. 24221).

Con particolare riferimento allo sfruttamento commerciale, ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma del richiamato art. 96, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione).

Pertanto, nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione dell’immagine di persona nota non sia finalizzata a fornire alla collettività un’informazione su fatti di una qualche utilità sociale, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione in quanto anche le persone note “conservano intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della loro immagine, sia il diritto a sfruttare economicamente la loro immagine, sia il diritto a vedere tutelata la sua sfera privata da illecite aggressioni (cfr. Tribunale Milano, 7/11/2013).

Nel caso di specie, non ricorrono dunque le scriminanti previste dall’art. 97 della Legge n. 633/1941, nelle quali l’immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il suo consenso, non essendo ravvisabile alcun interesse pubblico all’informazione né alcuna finalità di fornire alla collettività un’informazione su fatti di una qualche utilità sociale, trattandosi della produzione e/o commercializzazione di magliette con il ritratto dell’attrice in un contesto del tutto diverso da quello proprio delle opere cinematografiche e trovando ragione unicamente nello sfruttamento commerciale ed in finalità di lucro. Infatti, la sig.ra Audrey Hepburn veniva ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca, ricorrendo chiaramente anche l’ipotesi di cui al II comma dell’art. 97, ai sensi del quale: “ il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”. Gli eredi hanno, quindi, diritto di far valere quale danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbero potuto conseguire se, essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione, avessero potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso e, quale danno non patrimoniale, quello subito in conseguenza al grave abuso del diritto all’immagine, dell’illecito trattamento dei dati personali e della particolarmente invasiva interferenza nella loro vita privata.

Oggi è quindi pacifico che l’illecito utilizzo della immagine altrui si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento – in difetto di consenso dell’interessato – commerciale o pubblicitario.

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