I giudici nazionali continuano a misurarsi con le norme dettate in ambito europeo in materia di tutela della proprietà intellettuale e responsabilità dei fornitori di servizi della società dell’informazione.

Con due sentenze del 2011, il Tribunale di Milano[1] aveva escluso che la tutela invocata da una società del Gruppo Mediaset contro la abusiva pubblicazione di propri video televisivi attraverso i portali Libero e Yahoo! potesse subire compressioni a causa delle norme dettate dalla Direttiva CE 2000/31 sui limiti di responsabilità dei fornitori di servizi di hosting: secondo la corte meneghina, la circostanza che tali operatori svolgessero un’attività organizzativa e non neutra di tali contenuti era determinante per attribuire loro un ruolo “attivo”, tale da porre gli stessi al di fuori del perimetro di operatività della citata fonte normativa. Libero e Yahoo! avrebbero dunque dovuto essere considerati civilmente responsabili secondo gli ordinari canoni della responsabilità aquiliana avendo agito con colpa: se avessero attivato spontaneamente gli strumenti di identificazione dei materiali pubblicati, nella loro disponibilità, avrebbero potuto facilmente individuare i video estratti da “trasmissioni televisive di notevole successo” (quali “Amici” e “Striscia la Notizia”, per citarne alcune). Secondo il Collegio giudicante tale attività di identificazione –da realizzarsi tramite il semplice uso di parole chiave- era facilmente realizzabile e, quindi, esigibile.

A sorpresa, con sentenza già impugnata avanti la Suprema Corte, la Corte d’Appello di Milano[2] ha travolto integralmente tale impianto argomentativo, ritenendo che -indipendentemente dal potere di controllo concretamente esercitabile sui contenuti memorizzati- i gestori delle piattaforme digitali come Yahoo! non possono essere considerati responsabili di eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, pena la eccessiva compressione del diritto di impresa di tali operatori (che, quindi, dovrebbe sempre prevalere sui primi). La responsabilità degli intermediari –indipendentemente dal ruolo “attivo” ipoteticamente assunto- sarebbe quindi da circoscriversi al solo caso di omessa rimozione del materiale contraffatto in presenza di una specifica indicazione dell’esatta localizzazione (tramite URL) di ogni singolo brano audiovisivo in contraffazione. Conseguentemente, non sarebbe nemmeno astrattamente ipotizzabile un ordine inibitorio che imponga a tali operatori di impedire la futura pubblicazione di contenuti audiovisivi già oggetto di segnalazione (e di eventuale rimozione).

Chiamato a giudicare in via d’urgenza[3] sulle richieste di inibitoria formulate da Delta Tv Programs (titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento in Italia di telenovelas) nei confronti della nota piattaforma francese Dailymotion, il Tribunale di Torino ha dato prova di un apprezzabile sforzo teso a fornire una soluzione “pratica” al tema che occupa, tenendo nella dovuta considerazione sia la necessità di garantire una tutela effettiva ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale che la costante evoluzione degli strumenti di identificazione dei contenuti attualmente disponibili (ad esempio il Content ID di YouTube o AudibleMagic, utilizzato da piattaforme come Dailymotion e Facebook).

Così, dopo avere riaffermato principi già espressi dalle citate decisioni del Tribunale di Milano[4] (i.e.: il regime di limitazione della responsabilità è applicabile unicamente all’operatore che opera “in assenza di ogni controllo”; tale operatore è comunque tenuto ad attivarsi non appena al corrente dell’esistenza dell’illecito; deve agire con la dovuta diligenza; ben può essere destinatario di un ordine inibitorio che abbia ad oggetto “obblighi di sorveglianza in casi specifici”), la corte piemontese ha stabilito che a fronte di una segnalazione (al provider) che contenga anche l’indicazione della localizzazione del materiale inizialmente contestato (mediante URL), non si può pretendere che il titolare dei diritti sia onerato anche della successiva indicazione di ogni ulteriore URL che conduca l’utente alla visualizzazione dei medesimi contenuti (“L’ISP in questa situazione non può legittimamente pretendere […] la ri-denuncia di ogni ulteriore violazione). E ciò perché sarebbe concettualmente errato pensare che ogni nuovo caricamento su un URL diverso rappresenta un “nuovo contenuto”, considerato che “l’URL non è altro che il “luogo” dove il contenuto è reperibile” e non va identificato con l’opera da tutelare.

In tale contesto, sarebbe ugualmente sbagliato ignorare che i servizi offerti dalle piattaforme in questione sono in continua e costante evoluzione e, con essi, gli strumenti a disposizione per garantire migliori funzionalità operative (tra cui la possibilità di identificare con sempre maggiore precisione le informazioni cercate dall’utente): di tanto si deve necessariamente tenere conto per affermare (o negare) la responsabilità dei gestori di tali servizi. Coerentemente, quindi, il provvedimento in commento ha stabilito che “il concetto di conoscenza effettiva (di cui all’art. 14 Direttiva cit. ndr), al pari di quello di informazione dettagliata e circostanziata della violazione, risente e si colora concretamente, reagendo al contesto tecnologico in cui gli operatori si trovano di fatto ad operare”.

Tanto più che, certamente, anche su tali operatori grava l’obbligo di “comportarsi secondo correttezza e buona fede, in prospettiva solidaristica”.

Ne segue che, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte d’Appello di Milano, resta ferma la possibilità di adottare provvedimenti inibitori pro futuro, purché limitati a opere (o parti di opere) già identificate. Nuovamente, è determinante il ruolo degli strumenti informatici attualmente disponibili: “dal punto di vista tecnico, l’attuale stato della tecnologia consente di individuare, nell’ambito del materiale presente sulla piattaforma, quello corrispondente a un determinato contenuto”.

E’ quindi alla luce di tali considerazioni che i giudici torinesi hanno correttamente riletto il quadro normativo di riferimento chiarendo (ci auguriamo in via definitiva) che le limitazioni di responsabilità previste per tali operatori trovano la loro unica giustificazione nell’esigenza di “favorire la diffusione dei servizi della società dell’informazione e i vantaggi sociali ad essi collegati’ e non certo nella volontà del legislatore di creare una sorta di “impunità” assoluta ad esclusivo beneficio di specifiche tipologie di intermediari (il che si porrebbe in aperto contrasto con i valori fondamentali di cui agli artt. 41 e 3 della Carta costituzionale).

 


[1] Sentenze n. 7680/2011 e n. 10893/2001.

[2] Sentenza n. 29/2015.

[3] Ordinanza del 3 giugno 2015, RG. n. 11343/2015.

[4] Nell’ordinanza il GI dà espressamente atto di essere a conoscenza della sentenza della Corte d’Appello di Milano, mostrando così di non condividere quanto ivi stabilito.

Avv. Alessandro La Rosa

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