Con sentenza del 3 ottobre 2019, la CGUE ha deciso la causa C-18/18 (avevamo già dato atto del parere dell’Avvocato Generale qui).

I FATTI

Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l’onore della ricorrente nel procedimento principale («brutta traditrice del popolo», «imbecille corrotta»).

Nonostante la richiesta di rimozione da parte della diretta interessata, Facebook ometteva di rimuovere il commento.

A seguito di azione giudiziaria, la sig.ra Glawischnig otteneva un ordine inibitorio del seguente tenore: “cessare immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all’azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale, qualora il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente a quello del commento” pubblicato.

LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Suprema Corte austriaca –anche in considerazione della diffusione a livello globale dell’attività del noto social network– ha sottoposto alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

  • Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2000/31] osti in generale a uno degli obblighi sotto descritti imposti a un host provider, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della [suddetta] direttiva, ma anche altre informazioni identiche:

– a livello mondiale;

– nello Stato membro interessato;

– dell’utente interessato a livello mondiale;

– dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

2)           In caso di risposta negativa alla prima questione: se ciò valga rispettivamente anche per informazioni dal contenuto equivalente;

3)           Se ciò valga anche per informazioni dal contenuto equivalente, non appena il gestore sia venuto a conoscenza di tale circostanza”.

LE MOTIVAZIONI DELLA CGUE

La CGUE ha anzitutto considerato che come emerge dal considerando 47della direttiva in parola, il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici» (punto 37, sentenza).

Inoltre un prestatore di servizi di hosting può essere destinatario di ingiunzioni “anche nell’ipotesi in cui non sia considerato responsabile” (punto 25, sentenza).

In base a quanto disposto dall’articolo 18 della direttiva 2000/31, paragrafo 1, le Autorità degli Stati membri devono “prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa” (punto 26, sentenza).

Il considerando 52 della direttiva in parola precisa che “la peculiarità derivante dal fatto che i danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica” (punto 28, sentenza).

Rileva infine che i provvedimenti inibitori de quibus sono espressamente preordinati a porre fine “a «qualsiasi» presunta violazione o a impedire «qualsiasi» ulteriore danno agli interessi in causa, in linea di principio, non si può presumere alcuna limitazione alla loro portata ai fini della loro attuazione” (punto 30, sentenza).

LA DECISIONE

Sulla base di tali valutazioni la CGUE ha stabilito che “al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l’accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Il giudice competente potrà altresì ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita.

Quanto al concetto di “equivalenza” delle informazioni illecite la CGUE chiarisce che “l’illiceità del contenuto di un’informazione non è di per sé il risultato dell’uso di alcuni termini, combinati in un certo modo, ma del fatto che il messaggio veicolato da tale contenuto è qualificato come illecito, trattandosi, come nel caso di specie, di dichiarazioni diffamatorie aventi ad oggetto una determinata persona”.

Ne consegue che, affinché un’ingiunzione volta a fare cessare un atto illecito e ad impedire il suo reiterarsi nonché ogni ulteriore danno agli interessi in causa possa effettivamente realizzare siffatti obiettivi, detta ingiunzione deve potersi estendere alle informazioni il cui contenuto, pur veicolando sostanzialmente lo stesso messaggio, sia formulato in modo leggermente diverso, a causa DELLE PAROLE UTILIZZATE o della LORO COMBINAZIONE, rispetto all’informazione il cui contenuto sia stato dichiarato illecito” (punto 41).

A tal fine l’ordine inibitorio deve contenere “elementi specifici debitamente individuati dall’autore dell’ingiunzione, quali il NOME DELLA PERSONA interessata dalla violazione precedentemente accertata, le CIRCOSTANZE in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito” (punto 45).

CONCLUSIONI

I fornitori di servizi di hosting possono essere destinatari di ordini inibitori che non siano limitati alla rimozione di un’informazione illecita ma che abbia l’effetto di obbligare l’operatore a ricercare e rimuovere tutti i contenuti “identici” a quello qualificato illecito nonché tutti i contenuti “equivalenti”, che riproducano nella sostanza il contenuto qualificato illecito, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

L’equivalenza può derivare anche dalla combinazione di PAROLE il cui significato diverga “leggermente” da quello iniziale. L’autore dell’ordine deve però indicare “elementi specifici” che possano essere utilizzati dal provider nella identificazione delle informazioni da rimuovere, quali il nome della persona interessata dalla violazione precedentemente accertata, le circostanze in cui è stata accertata tale violazione nonché un contenuto equivalente a quello dichiarato illecito.

Sul tema si era già espressa la Corte di Cassazione italiana con la nota sentenza n. 7708/2009 (sul caso RTI c Yahoo!), imponendo in capo a Yahoo! Italia “un obbligo di astenersi di pubblicare contenuti illeciti dello stesso tipo di quelli già riscontrati come violativi dell’altrui diritto”.

In termini è anche l’art. 17, paragrafo 4, lettera c) della recentissima direttiva 2019/790 che impone ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti l’obbligo di dimostrare (per andare esenti da responsabilità) di “aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro”.

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