Con pronuncia resa in data 8 gennaio 2020 dalla Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Roma, i giudici sono tornati sull’annosa questione dell’utilizzo senza licenza di software d’altrui proprietà.

La vicenda trae origine dal ricorso d’urgenza, depositato da due società leader globali negli ambiti del digital marketing e dei software per la creazione di contenuti digitali, volto ad ottenere l’autorizzazione alla descrizione di programmi per elaboratori apparentemente utilizzati in assenza di licenza da due altre società appartenenti al mondo dell’editoria, al fine di verificarne la corrispondenza con le licenze d’uso concesse dalle attrici.

In seguito all’avvenuta descrizione, concessa inaudita altera parte dal Giudice romano, le società produttrici dei software hanno depositato il relativo e consequenziale atto di citazione, con il quale hanno chiesto al Tribunale di accertare la subita violazione del proprio diritto d’autore e del diritto d’esclusiva sui marchi associati ai software, nonché la sussistenza dell’illecito aquiliano ovvero dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e per l’effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non, ed alla rimozione dei software dai propri computer – con penali applicabili in caso di mancato adempimento.

All’esito dell’istruttoria -con la sentenza n. 285/2020 dell’8 gennaio 2020- il Tribunale capitolino ha accolto le domande attoree relative al riconoscimento della violazione del diritto d’autore ed al susseguente risarcimento dei danni causati, ed ha d’altro lato respinto le richieste riguardanti la violazione dei diritti sui marchi e la concorrenza sleale.

In particolare, non avendo le convenute “comprovato l’uso legittimo di tali programmi” ed essendo stato accertato dalla descrizione e dalla CTU l’utilizzo senza licenza dei software oggetto di causa, “ricorre la violazione del diritto d’autore spettante alle attrici sui software, ex art. 64-bis e ss. della L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore o “L.A.”, n.d.r.)”, nonché l’illecito penale ex art. 171-bis L.A., dei quali “risponde anche l’amministratore unico delle s.r.l. per gli effetti della legge 231/2001 ed ai sensi degli artt. 2395 e 2476 co. VI c.c.”; in relazione alla liquidazione del danno subito, richiamando l’art. 158, co. II L.A., il Giudice romano ha fatto riferimento al prezzo che le convenute avrebbero dovuto pagare per l’utilizzo lecito dei software –come da listino prezzi fornito dalle attrici- ed ai costi sostenuti da queste ultime per l’accertamento della condotta illecita. Alla somma così determinata, oltre al danno non patrimoniale derivante da reato liquidato ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è stata altresì riconosciuta anche la somma dovuta a titolo di lucro cessante, “per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell’equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell’evento all’attualità”.

È infine interessante osservare quanto affermato dal Tribunale, nel rigettare la richiesta di condanna per la violazione dei diritti derivanti dalla titolarità dei marchi e degli altri segni distintivi riferiti alle denominazioni sociali delle attrici ovvero ai software: ha ritenuto difatti il Giudicante che tali profili d’illecito, pur sussistenti, siano assorbiti dall’utilizzo dei marchi nell’ambito dell’impiego dei software illecitamente duplicati.

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