Con sentenza n. 7641 del 17 giugno 2016, la Sezione specializzata in materia di impresa Sez. A (Pres. Dott.ssa Marina Tavassi), nel sintetizzare i precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità sulla tutela dei programmi televisivi (cd. “format”), ha colto l’occasione per ridefinirne i confini di tutela.La sentenza in oggetto trae origine da una querelle sorta tra la società attrice MEDIA PROJECTS s.r.l. in liquidazione, che aveva dedotto di aver acquisito i diritti di sfruttamento economico del format relativo al programma televisivo denominato “Oscar del Calcio” e l’AIC (Associazione Italiana Calciatori) con cui –dal 1998 al 2008- aveva organizzato la manifestazione trasmessa su determinate emittenti televisive.Il format in oggetto era incentrato sulla premiazione dei migliori calciatori (divisi per ruolo di gioco), allenatori, arbitri etc., sulla base dei voti raccolti dall’AIC tra i calciatori.

Successivamente, risolto il contratto, AIC aveva organizzato con MICRI COMMUNICATIONS s.r.l. la manifestazione “Gran Galà del Calcio AIC 2012” e le due edizioni successive.

L’attrice, chiamando in causa AIC, rilevava come in verità il secondo format violasse i propri diritti d’autore, poiché integrante i presupposti di “plagio e/o contraffazione” nonché quelli di cui all’art. 2598, n. 1 c.c. in tema di confusorietà tra i due programmi in questione.

Si costituiva la convenuta AIC, rilevando come in verità il secondo format era evidentemente differente dal primo, poiché in questo “le votazioni sono finalizzate a comporre invece una squadra ideale sulla base di rose di candidati per ciascun ruolo individuati sulla base delle pagelle ottenute nel corso del campionato”. Peraltro anche la composizione della giuria era differente, poiché nel secondo format i votanti erano, oltre ai calciatori in attività, anche ex campioni del mondo, CT, arbitri e direttori di quotidiani sportivi.

È sulla base di tali elementi in fatto che il Collegio, traendo l’occasione per un excursus giurisprudenziale sul tema, ha rigettato le domande di parte attrice.In primo luogo, in tema di tutela del format televisivo, il Collegio rileva come la stessa si possa avere quando “l’idea base di programma presenti, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma, in recepimento della nozione del format quale risultante dal bollettino ufficiale della S.I.A.E. n. 66 del 1994 (Così Cass. 3817/10)”.Parte attrice però avrebbe omesso di descrivere le modalità di svolgimento della premiazione con modalità/caratteristiche particolarmente originali (apparendo, al contrario, mutuate in larga parte dagli Oscar statunitensi): a ciò deve aggiungersi che –come rilevato da controparte in atti- in ambito calcistico già si erano avute manifestazioni analoghe incentrate su votazioni e premiazioni tra calciatori professionisti fin dal 1974. Ne deriva che alcun elemento caratterizzante ed originale è da attribuirsi al primo format, giacché quanto rilevato dall’attrice è solo una modalità (non originale) di rappresentazione di un’idea di base e, pertanto, non tutelabile. Da ciò deve escludersi la dedotta contraffazione, o il plagio.

In secondo luogo, statuendo sulla presunta confusorietà tra i format ex art. 2598, c. 1 n. 1 c.c., il Collegio ha rilevato come “le modalità di organizzazione, impostazione e svolgimento della manifestazione “Gran Galà del Calcionon possano effettivamente ritenersi interferenti e confusorie rispetto alla precedente manifestazione “Oscar del Calcio”, posto che la contestata ripresa del format potrebbe individuarsi al più nella sola riproduzione di elementi già noti e dunque in sé non particolarmente significativi quanto al profilo di confusorietà dedotto, trattandosi in buona sostanza di semplici idee diversamente rappresentate (vedi a tal proposito Cass. 13249/11)”.

In conclusione, secondo la Sezione Impresa del Tribunale di Milano, l’identità tra due format televisivi  non riguarda l’idea a fondamento degli stessi (come, nel caso di specie, la votazione e premiazione tra professionisti in ambito sportivo) poiché questa non è tutelabile di per sé. Ciò che rileva, ai fini della tutela del format, è l’insieme degli elementi accidentali ed accessori (come, ad esempio, […] le articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi” già citate dalla giurisprudenza di legittimità citata).

Dott. Giovanni Turina

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