L’ormai dilagante problema dei servizi “IPTV” (Internet Protocol Television) illegali ha recentemente impegnato la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano, richiesta di (tornare a) pronunciarsi sul tema degli oneri gravanti sugli Internet Service Provider di “mere conduit”, ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003 (di recepimento della Direttiva “E-commerce” n. 2000/31/CE e dei corrispondenti articoli 12 e 15).

Sollecitato dal titolare e dal licenziatario dei diritti – nella fattispecie, trattandosi dei diritti sulla trasmissione dei contenuti audiovisivi relativi alle partite del Campionato di Serie A di calcio, rispettivamente la Lega Nazionale Professionisti Serie A e Sky Italia –, il Tribunale di Milano ha concesso, in esito a più procedimenti d’urgenza ed in riferimento a più servizi “IPTV”, provvedimenti cautelari che, già inaudita altera parte, hanno ordinato agli Internet Service Provider di “mere conduit” convenuti – i principali fornitori di servizi di accesso alla rete – di “adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi:

  1. l’accesso agli indirizzi IP ed ai nomi a dominio indicati [dalla ricorrente];
  2. l’accesso a qualsiasi altro eventuale indirizzo IP – purché univoco – che consenta l’accesso ai menzionati nomi a dominio;
  3. l’accesso ai menzionati nomi a dominio di secondo livello anche ove venga associato un top level domain diverso da quelli già indicati che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto del presente provvedimento;
  4. l’accesso agli alias derivanti da modifiche al second level domain relativi a tutti gli attuali siti-vetrina e a quelli associati ai main server indicati a condizione che – oltre a rimandare ai medesimi contenuti illeciti innanzi considerati – il collegamento soggettivo con i soggetti responsabili dell’attività illecita attualmente in essere sia obbiettivamente rilevabile come specificato in narrativa” (in questo senso cfr. Trib. Milano, decr. 16 maggio 2019, n. cron. 1073/2019, estensore il Pres. Dott. Marangoni).

Il provvedimento citato, così come gli altri analoghi (circa una decina in totale, tutti emessi tra marzo e giugno 2019), ponendosi sul solco tanto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – ed in particolare della sentenza Telekabel (CGUE, sent. 27 marzo 2014, causa C-314/12) –, quanto di alcune precedenti pronunce del medesimo Tribunale di Milano che già avevano sperimentato la possibilità di imporre agli ISP di “mere conduit” il blocco della risoluzione DNS e degli indirizzi IP dei siti utilizzati per la diffusione non autorizzata di contenuti audiovisivi, ha dunque previsto un onere di attivazione immediata in capo agli ISP, dettando espressamente le condizioni di un ordine inibitorio, valido anche pro futuro, applicabile ad ogni successiva configurazione della struttura dei servizi “IPTV”, relativamente tanto alle possibili variazioni degli indirizzi IP quanto dei nomi a dominio, che potranno essere oggetto di blocco, su comunicazione da parte del titolare dei diritti alle società resistenti – e quindi senza necessità di promuovere un nuovo procedimento –, non solo nel caso in cui lo stesso assuma un diverso top level domain, ma persino quando si verifichi una variazione anche del second level domain, purché (in quest’ultimo caso) risulti un collegamento oggettivo e soggettivo con il medesimo servizio illecito offerto dal portale come precedentemente identificato (cc.dd. siti “alias”).

A specificazione, poi, di cosa debba intendersi con il termine “immediatamente”, e quindi a precisazione delle tempistiche di intervento imposte ai fornitori di connettività, il medesimo Tribunale di Milano è da ultimo intervenuto, in data 10 giugno 2019, con un’ordinanza emessa in esito ad uno dei procedimenti di reclamo instaurati dalle compagnie telefoniche avverso i provvedimenti in materia di “IPTV”, con la quale ha ricordato che “la norma rilevante nel caso dispone che “il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria …, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, …” (art.17 co.3° D.Lgs. n.70/2003).

Da tale previsione legislativa si desume chiaramente che, a fronte dell’ordine dell’autorità giudiziaria, l’azione del “prestatore” (nel caso delle società reclamanti, quali “mere conduit” ex art.14 D.Lgs. n.70/2003), non può ritenersi poter essere rinviata per alcuna ragione, neppure connessa ad eventuali difficoltà organizzative, non essendo rimessa al “prestatore” alcuna discrezionalità circa il tempo nel quale dare esecuzione all’ordine. Solo un eventuale impossibilità per causa non imputabile al “prestatore” potrebbe esimere quest’ultimo dalla conseguente responsabilità per la mancata o ritardata esecuzione dell’ordine dell’autorità giudiziaria”.

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