Il popolo della rete ha accolto con reazioni contrastanti la notizia del rinvio alla sezioni unite della Suprema Corte del seguente quesito di diritto: è ammissibile il sequestro preventivo della pagina web di una testata giornalistica?

Ne dubita la I Sezione della Cassazione, chiamata a decidere sulla legittimità di un sequestro attuato ordinando al webmaster del sito web di un giornale di rimuovere i contenuti in ipotesi illeciti. Per i Supremi giudici, infatti, il sequestro non può eseguirsi con modalità diverse dalla materiale apprensione della res, nè tanto meno attraverso l’imposizione di un obbligo di facere non previsto dalla legge.

Dopo avere esaminato l’art. 104 disp. att. c.p.p. (che specificamente disciplina le modalità di esecuzione del sequestro preventivo di alcuni beni immateriali, tra cui però non rientrano i siti web) i Supremi Giudici hanno osservato come il sequestro di dati informatici sia espressamente previsto nell’art. 254-bis c.p.p., che – tuttavia – riguarda il solo sequestro probatorio e non anche quello preventivo.

Ritenendo dunque che “la disciplina codicistica vigente non offra alcun aggancio positivo che sorregga la pura imposizione (esclusivamente) di obblighi di facere a carico dei destinatari della misura cautelare, senza apprensione di alcuna res”, gli ermellini della I Sezione hanno sollecitato un intervento delle Sezioni Unite su questa delicata questione della sequestrabilità in via preventiva di una pagina web.

È appena il caso di osservare che, ove tali perplessità fossero condivise e ratificate dalle S.U., si aprirebbe un pericolosissimo vuoto di tutela, poiché verrebbe esclusa la possibilità di oscurare siti internet “rei” non solo di offese all’onore e all’altrui reputazione (proprio di diffamazione si verteva nel caso concreto che ha dato origine alla questione), ma anche di gravi delitti contro la persona e l’economia: si pensi ai siti che ospitano materiale pedopornografico o che violano il copyright.

Sorprende per vero che, nel valutare il contesto ordinamentale, la I Sezione non abbia considerato che da oltre 10 anni esistono norme (per altro di rigorosa derivazione comunitaria) volte proprio a riconoscere all’Autorità Giudiziaria il potere di ordinare (anche attraverso obblighi di facere impartiti a terzi estranei al reato) la chiusura, l’oscuramento o comunque l’inibitoria all’accesso di una pagina web o di un intero sito internet.

Il riferimento è ovviamente al D.Lgs. 70/2003 e, in particolare, ai suoi articoli 14-16: con riferimento ai servizi di mere conduit (mera trasmissione dati), caching (memorizzazione temporanea di dati), e hosting (caricamento dati su un server) tali norme prevedono che “l’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.

Proprio queste disposizioni avevano del resto rappresentato la base normativa per ammettere la possibilità che il sequestro preventivo di un sito internet venisse eseguito mediante un ordine di rimozione dei contenuti illeciti o di inibitoria degli accessi telematici.

Ciò è stato fatto dalla stessa Suprema Corte, almeno a partire dalla nota sentenza n. 49437/09 – relativa al portale Pirate Bay – con cui si chiarì che, “in questa specifica materia (della circolazione di dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all’autorità giudiziaria dagli artt. 14-16 d.lgs. 70/2003 … Tale normativa … contempla anche … che la libera circolazione di un determinato servizio possa essere limitata con provvedimento dell’autorità giudiziaria per motivi attinenti all’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento dei reati”.

Tale impostazione costituisce ormai ius receptum anche nella prassi delle Corti di merito, degli Uffici GIP e delle Sezioni di Polizia Postale e Guardia di Finanza più sensibili ai nuovi orizzonti della criminalità telematica, se è vero – come è vero – che ancora di recente le Autorità di Milano e Roma hanno sequestrato in via preventiva numerosi si dediti alla violazione dei diritti di privativa su eventi calcistici e opere cinematografiche, ordinando ai fornitori di connettività italiani di inibire gli accessi ai relativi IP.

Si può per vero discutere circa l’esatta natura dell’inibitoria attuata dagli ISP e/o degli altri obblighi di facere necessari per garantire il blocco dei contenuti illeciti presenti on-line: che si tratti di una mera modalità esecutiva del sequestro preventivo o di una nuova species di misura cautelare è una questione giuridica di notevole interesse dogmatico e certamente foriera di molteplici implicazioni procedurali (ad esempio in tema di impugnabilità/ricorribilità della misura stessa).

Né si ignora che la preponderanza degli obblighi di facere nell’attuazione della cautela rischia di far perdere al sequestro la sua natura di misura reale, avvicinandolo al genus delle cautele personali quanto meno interdittive o addirittura coercitive.

Ma, al di là di questi aspetti (su cui le SU potranno senz’altro fornire utili chiarimenti), il dato della sequestrabilità o (se si preferisce) della oscurabilità di un sito internet di contenuto illecito dovrebbe darsi per assodato e pacifico.

***

Obiettivamente più delicata appare invece l’altra questione rimessa alla S.U. e relativa alla possibilità di estendere al sito internet di una testata telematica (registrata ai sensi della legge 62/2001) le speciali guarentige previste dalla normativa sulla stampa proprio in tema di insequestrabilità degli ‘stampati’.

Come noto, salvo che per i casi di stampa clandestina o di carattere osceno e ferma la possibilità di sequestrare a fini probatori tre esemplari della pubblicazione, il sequestro preventivo degli stampati è costituzionalmente vietato.

Pertanto, non si tratterebbe più di vietare tout court il sequestro dei siti internet, ma solo di quei siti afferenti a testate giornalistiche telematiche in senso stretto.

In effetti, pur rimarcando l’ontologica diversità tra la pubblicazione cartacea e la stampa on-line (diversità non colmata dall’assimilazione stabilita ai fini della registrazione dalla citata legge sull’editoria del 2001), si può convenire sul fatto che l’ipotizzata estensione analogica del divieto di sequestro alle testate giornalistiche telematiche rappresenterebbe un tipico esempio di analogia in bonam partem e non incontrerebbe dunque ostacoli di ordine garantistico, potendo anzi essere intesa come un doveroso enforcement dei principi costituzionali di libertà di espressione e di informazione.

Resta però da capire se sussiste l’ordinario presupposto dell’estensione analogica, vale a dire quello della eadem ratio. La I Sezione risponde affermativamente, negando che le testate giornalistiche on-line abbiano una offensività maggiore di quella propria della stampa cartacea e tale da giustificare una maggiore ingerenza repressiva in ambito telematico.

Per vero, i Supremi Giudici riconoscono che “il mezzo telematico consente l’accesso e la fruizione universali, da parte di chiunque, in qualsiasi luogo si trovi e in ogni tempo, indefinitamente”, ma poi osservano che “una stessa notizia diffamatoria arreca nocumento ben maggiore, se pubblicata su un giornale popolare con elevatissima tiratura, letto da milioni di persone, piuttosto che su una testata telematica con pochi utenti o accessi”.

La conclusione appare ineccepibile se si confronta un importante giornale cartaceo con una oscura testata telematica, ma suona meno plausibile non appena si consideri che le principali testate giornalistiche ripropongono i loro contenuti nei relativi siti web, dove rimangono – disponibili a chiunque – per tempi indeterminati.

I portali telematici di giornali e agenzie spesso anticipano notizie che saranno pubblicate l’indomani sull’edizione cartacea e le conservano nei propri sconfinati archivi informatici per anni, anche dopo che la notizia si è rivelata palesemente falsa o è divenuta semplicemente inattuale (al punto che il tema del diritto all’oblio si sta affermando con prepotenza proprio in ambiente internet ed anche in riferimento a contenuti non manifestamente illeciti, ma semplicemente “datati”).

Se è vero dunque – come osserva la I sezione – che il criterio della offensività della condotta diffamatoria è considerato recessivo rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero attuata con il mezzo della stampa (cartacea e televisiva), non pare che il medesimo giudizio di bilanciamento possa essere automaticamente riproposto con riferimento alle testate telematiche.

Del resto, se il divieto di sequestro della stampa va correlato all’esigenza di garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e ad evitare l’ingerenza dello Stato sulle libertà costituzionalmente garantite, risulta evidente che quel divieto ha poca ragion d’essere in ambiente internet: da un lato, infatti, l’immediatezza della pubblicazione in rete rende impossibile inibire la prima propalazione della notizia (ovvero quella connessa all’ipotizzata esigenze informativa). Dall’altro lato, la permanenza e la libera accessibilità della pubblicazione per tempi indeterminati rende illogico garantire la intangibilità assoluta della notizia (anche dopo che la stessa abbia ormai perso attualità o addirittura si sia rivelata falsa).

Senza dire che – prima di essere testate telematiche – i siti web che ospitano contenuti informativi esercitano un tipico servizio di hosting (per di più ‘attivo’, secondo le più recenti categorie giurisprudenziali) e restano quindi normativamente soggetti al dovere di rimuovere i contenuti illeciti, su ordine dell’Autorità Giudiziaria ex art. 16 d.lgs. 70/2003.

Avv. Salvatore Pino

© Riproduzione riservata

Articoli recenti

“Security-Enabled Transformation: la resa dei conti”: di cosa si è discusso del Politecnico di Milano presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa del Politecnico di Milano il 5 febbraio 2020

Articolo di OWL Italia Lo scorso 5 febbraio 2020, presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa, si è tenuto il Convegno “Security-enabled transformation: la resa dei conti” in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano (in...
Categorie Privacy, Approfondimenti, Homepage Continua a leggere