Con Delibera n. 599/13/CONS, l’AGCOM è recentemente intervenuta a modificare la precedente delibera 405/09/CONS recante “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva” in materia di diritti audiovisivi sportivi ed ha disciplinato le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca relativamente alle competizioni sportive (per come definite dal D. Lgs. n. 9/2008 “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi”).

Tale intervento si è reso necessario “alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato” ed in considerazione della nuova realtà normativa introdotta dal decreto legislativo n. 44/2010 (“Attuazione della direttiva 2007/65/CE” concernente alcuni aspetti dell’esercizio delle attività televisive).

L’intervento dell’Autorità appare di estrema rilevanza perché per la prima volta vengono indicati i limiti temporali di utilizzo a scopo informativo del materiale audiovisivo sportivo via internet e viene stabilito che gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti delle competizioni “mettendole a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive” e per una durata complessiva delle immagini utilizzate non superiore “a 90 secondi”.

Per questa via l’Autorità contribuisce a tratteggiare gli esatti limiti temporali di ciò che può considerarsi un uso lecito – perché attuale- di materiali audiovisivi di terzi per finalità di esercizio del diritto di cronaca.

Sappiamo infatti che, in termini generali, la Direttiva 2001/29/CE attribuisce agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti autorali e connessi “per scopi d’informazione giornalistica” o “in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo”.

La norma comunitaria è stata recepita dal legislatore italiano (art. 65 L. n. 633/41) legittimando l’utilizzo di un’opera senza il consenso dell’autore nei limiti in cui ricorra, tra l’altro, l’attualità dello scopo informativo.

La giurisprudenza ha costantemente riconosciuto il carattere eccezionale delle disposizioni in commento, come tali insuscettibili di alcuna interpretazione che ne estenda l’operatività oltre i casi espressamente regolati.

I giudici hanno altresì chiarito che le finalità di pubblica informazione che tale norma intende soddisfare necessitano che il presupposto della attualità sussista “al momento” della riproduzione dell’opera stessa, dovendo tale riproduzione attenere a fatti “appena avvenuti ed a condizione che essa sia posta in essere “nello stesso contesto temporale e fattuale degli avvenimenti stessi”.

Così, la riproduzione on-line di un opera protetta “oltre il tempo strettamente necessario” al raggiungimento dello scopo di informazione è stata ritenuta attività illecita: peraltro è stato chiarito che incombe su colui che invoca l’applicabilità del regime normativo delle eccezioni in commento l’onere di fornire specifica prova della sussistenza delle circostanze eccezionali che ne giustificano l’operatività.

Appare quindi certamente opportuno l’intervento “chiarificatore” dell’Agcom: l’esercizio via internet del diritto di cronaca audiovisiva (avente ad oggetto competizioni sportive) deve essere limitato a “un massimo di tre ore consecutive” a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata in cui si è svolta la competizione.

Alessandro La Rosa

© Riproduzione riservata

Articoli recenti

“Security-Enabled Transformation: la resa dei conti”: di cosa si è discusso del Politecnico di Milano presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa del Politecnico di Milano il 5 febbraio 2020

Articolo di OWL Italia Lo scorso 5 febbraio 2020, presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa, si è tenuto il Convegno “Security-enabled transformation: la resa dei conti” in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano (in...
Categorie Privacy, Approfondimenti, Homepage Continua a leggere