Nowvideo.com, videopremium.net, bitshare.com, cyberlocker.ch, nowdowload.com sono solo alcuni dei 27 portali posti sotto sequestro dal Tribunale di Roma lo scorso mese di aprile c.a..
Attraverso tali piattaforme venivano poste in essere costanti violazioni del diritto d’autore aventi ad oggetto opere cinematografiche: la denuncia è giunta infatti dalla casa di distribuzione italiana del film d’animazione francese Un Monstre à Paris. L’ipotesi di reato ravvisata é quella di cui agli articoli 171 e 171 ter L. n. 633/1941: la condotta di chi, senza averne titolo, mette a disposizione su reti telematiche, anche a fini di lucro, materiale protetto dal diritto d’autore.
Nel mese di maggio u.s., nell’ambito della c.d. “Operazione Camaleonte”, la Procura della Repubblica di Milano ha ordinato il sequestro del dominio dendi86download.com, tra i più popolari fornitori del servizio di indexing per il downloading di film da piattaforme di file hosting quali Putlocker a Rapidshare.

Stessa sorte è toccata al portale filmsenzalimiti.it, questa volta ad opera del Tribunale di Viterbo.

E’ quindi evidente che l’industria della pirateria ha adeguato i suoi strumenti, abbandonando sempre più il mercato illegale off-line (attraverso lo smercio di dvd contraffatti) per indirizzarsi verso più attuali forme di contraffazione dell’entertainment (on-line) dove “l’indotto” non è più diretto (rappresentato cioè dal ricavato della vendita dei supporti dvd contraffatti) ma è indiretto: è infatti attraverso la vendita di spazi pubblicitari (i c.d. banners) che i pirati del cinema incassano ingenti somme di denaro.

Maggiore è l’appetibilità dei files pubblicati e maggiori saranno gli utenti che accederanno alle piattaforme illegali; maggiore è il traffico causato dallo “scaricamento” dei files e maggiore sarà il guadagno ottenuto (illecitamente) dalla pubblicità.

Ma i gestori di tali siti non sono i soli a guadagnarci: per poter essere accessibili al pubblico degli utenti, per la loro stessa esistenza, i siti internet necessitano di uno “spazio fisico” su cui collocare i files illegali: questo servizio, detto di memorizzazione (“hosting”), è fornito da specifici operatori che “affittano” i propri macchinari (i “server”).
Anche questi soggetti traggono quindi profitto dal fenomeno della pirateria: senza i loro servizi, siti web quali nowvideo non potrebbero nemmeno esistere.
Tra i soggetti che (seppur indirettamente) agevolano il fenomeno in esame vanno anche indicati i fornitori del servizio di web search: i motori di ricerca.
I files pirata sono infatti “ospitati” da una pluralità di server ma senza l’attività di indicizzazione fornita dai motori di ricerca non sarebbero facilmente rintracciabili dagli utenti.
Infatti, il fornitore del servizio di web search (il c.d.“caching provider”) che –consapevolmente- continui ad indicizzare dati ed informazioni che consentono la diffusione del materiale contraffatto, deve ritenersi concorrente nella commissione dell’illecito con l’autore materiale della violazione.
A tali conclusioni è giunto, con un noto provvedimento, il Tribunale di Roma che, pronunciandosi proprio sul servizio di web search fornito da Yahoo! in relazione all’indicizzazione di files che consentivano di accedere illecitamente al film “About Elly”, ha stabilito che è configurabile in capo all’operatore, “nella sua qualità di provider-gestore del servizio di web Search, la responsabilità per contributory infringement per la attività di gestione dei motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti ”pirata”, che permettono la visione in streaming o il downloading e peer-to-peer del film ”About Elly” senza autorizzazione da parte del […] titolare del diritti di sfruttamento economico sull’opera”.(Ordinanza Trib. Roma, Sez. PI, 22 marzo 2011). Il principio di diritto affermato in tale ordinanza non è stato minimamente scalfito dal provvedimento collegiale (emesso dallo stesso Tribunale di Roma) che lo ha pienamente confermato: tanto emerge sia dalla lettura della ordinanza in parola che dalle successive ordinanze emesse sempre dal Tribunale di Roma che hanno espressamente riconfermato la validità del medesimo principio di diritto.
Alcuni dati aiutano a comprendere l’entità e la gravità del fenomeno:

• in Italia, a fronte di un crollo del 50% dei sequestri di supporti fisici contraffatti, vi è stata una crescita del 122% degli interventi delle forze dell’ordine nei confronti di contenuti audiovisivi illeciti presenti in rete;
• le stime sul fatturato della pirateria fisica in Italia è di circa 332 milioni di euro (a fronte di circa 85 milioni di copie acquistate lecitamente);
• secondo FAPAV il fatturato perso a causa della pirateria è di circa 530 milioni di euro, a danno soprattutto di acquisto di DVD, noleggio e visione al cinema;
• secondo le stime della SIAE, il danno in termini di mancati incassi annuali per il cinema sarebbe invece pari a circa 700 milioni di euro;
• una ricerca a cura della società Tera Consultants ha proiettato a livello europeo la perdita di 611.000 posti di lavoro entro il 2015, 22.000 dei quali in Italia.
Si tratta di dati importanti, di un settore economico strategico per l’Italia e per l’Europa. Dati che non possono lasciare indifferenti, in particolare in un periodo di grave crisi come l’attuale. Fino ad oggi il fenomeno è stato chiaramente sottovalutato, certamente dall’opinione pubblica, portata a guardare ai “pirati” come a dei simpatici adolescenti scapestrati. Invece dietro la pirateria si celano fortissimi interessi economici ed organizzazioni vere e proprie, che traggono ingenti profitti derubando ed impoverendo le aziende che investono nel rispetto della legalità e distruggendo così centinaia di migliaia di posti di lavoro. Dunque non adolescenti scapestrati ma vere e proprie organizzazioni criminali, da considerare e combattere come tali.

Avv. Alessandro La Rosa

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