Con la sentenza emessa in data 19 dicembre 2019 (C-263/18, raggiungibile a questo link), la Corte di Giustizia ha dichiarato che la fornitura al pubblico effettuata per il tramite di download di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore.
La vicenda ha avuto inizio quando la Nederlands Uitgeversverbond (NUV) e la Groep Algemene Uitgevers (GAU) proponevano dinanzi al Tribunale dell’Aia un ricorso volto a vietare a un’associazione la messa a disposizione di libri elettronici a favore di un gruppo di lettura creato da quest’ultima all’interno del proprio sito Internet, ovvero di riprodurre tali libri. Ciò in quanto le predette attività avrebbero violato i diritti d’autore vantati dagli affiliati su tali libri elettronici: più precisamente, offrendo in vendita i libri elettronici di “seconda mano” seppure nell’ambito di tale gruppo di lettura, la società convenuta avrebbe effettuato una comunicazione al pubblico dei predetti libri non autorizzata dai titolari dei diritti.
La stessa società convenuta, di contro, sosteneva che tali attività sarebbero potute rientrare esclusivamente nel diritto di distribuzione soggetto, ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d’autore, a una regola di esaurimento allorquando l’oggetto interessato –nella fattispecie concreta i libri elettronici- fosse stato venduto nell’Unione dal titolare del diritto o con il suo consenso. L’applicazione di tale previsione comporterebbe, pertanto, che le attrici, successivamente alla vendita dei libri elettronici di cui trattasi, non avrebbero più il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare al pubblico la loro distribuzione.
La Corte investita della questione ha stabilito che la fornitura di un libro elettronico, concretizzata per il tramite di download, per un uso permanente non rientra nel diritto di “distribuzione al pubblico” previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ma nel diritto di “comunicazione al pubblico” come disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 1, della summenzionata direttiva, al quale non si applica l’esaurimento conformemente al paragrafo 3 di quest’ultimo articolo.
Ciò in quanto, a parere della Corte, intenzione del legislatore dell’Unione sarebbe stata quella di riservare la disciplina dell’esaurimento alla distribuzione di oggetti tangibili, quali i libri incorporati su un supporto materiale. Estendere la disciplina dell’esaurimento anche ai libri elettronici rischierebbe, invece, di pregiudicare o, quantomeno, limitare l’interesse dei titolari di ricevere un adeguato compenso rispetto all’ipotesi dei libri incorporati su un supporto materiale a fronte del mancato deterioramento con l’uso delle copie digitali di libri elettronici, continuando a poter essere, pertanto, delle copie nuove spendibili all’interno di un eventuale mercato di seconda mano.
Con riferimento alla nozione di “comunicazione al pubblico”, la Corte ha invece dichiarato che “come sottolineato dal considerando 23 della direttiva 2001/29, deve essere intesa in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine e, pertanto, copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione, di tale natura, di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione”.
La Corte ha evidenziato che tale nozione consta di due elementi: il primo, l’atto di comunicazione di un’opera, il secondo, la comunicazione di quest’ultima al pubblico.
Per quanto riguarda l’atto di comunicazione dell’opera, dalla relazione sulla proposta di direttiva 2001/29 risulta che “l’atto critico è costituito dalla “messa a disposizione del pubblico di un’opera”, ovvero dall’offerta di un’opera in un sito accessibile al pubblico che precede la fase della sua reale trasmissione su richiesta (“on-demand transmission”)”. Al riguardo deve essere considerato “irrilevante se l’opera venga effettivamente richiamata da un utente o meno”. Pertanto, secondo la Corte, la circostanza che le opere oggetto di controversia siano state messe a disposizione dell’utenza registrata sul sito Internet del gruppo di lettura non può che essere considerato come una «comunicazione» di un’opera, senza che sia necessario che gli appartenenti al gruppo si siano avvalsi della possibilità di scaricare i relativi contenuti.
Con riferimento alla comunicazione delle opere al pubblico, la Corte stabilisce che si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione.
A tal riguardo, poiché secondo la Corte, il numero di persone che possono avere accesso a una stessa opera tramite il gruppo di lettura, contemporaneamente o in successione, è notevole, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti, l’opera di cui trattasi deve ritenersi comunicata a un pubblico. Peraltro, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte, perché sia considerata comunicazione al pubblico, l’opera deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un pubblico nuovo, ossia un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera. Nella fattispecie concreta, poiché la messa a disposizione di un libro elettronico è generalmente accompagnata da una licenza di utilizzo ai soli fini della lettura da parte dell’utente che ha effettuato il download per mezzo delle sue stesse apparecchiature, si deve ritenere che la comunicazione effettuata dalla società convenuta sia fatta ad un pubblico “nuovo” in quanto non preso originariamente in considerazione dai titolari del diritto d’autore, tanto da poter essere qualificato quale pubblico nuovo.