Attraverso le proprie conclusioni presentate lo scorso 10 settembre, relative alla causa C-263/18 pendente davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’Avv. Generale Szpunar ha analizzato il tema della differenza fra diritto di distribuzione ed diritto di comunicazione al pubblico nell’ambito del diritto d’autore.

In particolare, il tema affrontato verte attorno all’ampiezza della regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione, nel mondo attuale delle copie virtuali delle opere letterarie protette.

La controversia, che vede quali promotrici dell’azione due associazioni olandesi aventi ad oggetto la difesa degli interessi degli editori, nasce al fine di contrastare l’attività posta in essere dalla società “Tom Kabinet”, la quale offre un marketplace online per libri elettronici di seconda mano.

Alla CGUE è stato quindi chiesto se la fornitura agli utenti delle opere protette mediante download da Internet debba essere considerata compresa nel diritto di distribuzione, con la conseguenza che tale diritto si esaurisce con la fornitura “originale” fatta con il consenso dell’autore, se non dall’autore medesimo: tale discrimine non è immediato, in quanto la suddetta modalità di circolazione online delle opere, combina entrambe le forme di accesso del pubblico.

Come noto, il diritto alla distribuzione ed il diritto di comunicazione al pubblico sono disciplinati, rispettivamente dagli artt. 3 e 4 della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Dalla lettura dei suddetti articoli secondo le linee guida fornite dai Considerando 24, 25, 28 e 29 della Direttiva 29/2001, l’Avvocato osserva come, a suo avviso, il legislatore europeo abbia chiaramente voluto definire una linea di demarcazione fra i due diritti, intendendo con comunicazione al pubblico “qualsiasi forma di sfruttamento delle opere online, sia quelle che non sono connesse a una copia, sia a quelle che si basano sulla creazione di una siffatta copia”, e limitando la nozione di “diritto di distribuzione” e relativa caratteristica dell’esaurimento, applicabile alle condotte che prevedono la creazione di copie su supporti tangibili: difatti, continua l’Avvocato Generale, il concetto di distribuzione “implica il trasferimento della proprietà dell’esemplare dell’opera in questione, attraverso la vendita o altro mezzo” e osserva come non si possa parlare di “proprietà” in senso stretto nel caso di file digitale, il quale può “essere assimilato ad informazione pura” e quindi tutelato “da differenti diritti, ma non dal diritto di proprietà”.

L’Avvocato Generale conclude sostenendo che, seppur “il possesso permanente della copia di una simile opera d’arte da parte dell’utente dimostra la somiglianza di tale modalità di fornitura con la distribuzione di copie tangibili”, tuttavia, tenendo conto in particolare degli argomenti contenuti nei Considerando da 36 a 49 della Direttiva 29/2001 che rendono chiara la volontà del legislatore di far rientrare lo scaricamento da Internet nel diritto di comunicazione al pubblico e di limitare l’ampiezza dell’applicabilità del diritto di distribuzione.

Pertanto, l’avvocato Generale conclude affermando che “gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione devono essere interpretati nel senso che la fornitura di libri elettronici mediante scaricamento online per uso permanente non rientra nell’ambito di applicazione del diritto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, bensì in quello del diritto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva”.

Articoli recenti

“Security-Enabled Transformation: la resa dei conti”: di cosa si è discusso del Politecnico di Milano presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa del Politecnico di Milano il 5 febbraio 2020

Articolo di OWL Italia Lo scorso 5 febbraio 2020, presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa, si è tenuto il Convegno “Security-enabled transformation: la resa dei conti” in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano (in...
Categorie Privacy, Approfondimenti, Homepage Continua a leggere