A conclusione di un lungo percorso avviato nel 2010, lo scorso 31 marzo è entrato in vigore il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore di AGCOM, allegato alla delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

1. Il quadro delle attività svolte dall’Autorità.
Alla data del 10 settembre 2014 lo stato dei procedimenti avviati dall’Autorità in materia di diritto d’autore può essere così sintetizzato.
La maggior parte dei procedimenti sino ad oggi avviati si sono conclusi con archiviazioni in via amministrativa per adeguamento spontaneo, realizzato attraverso la rimozione selettiva delle opere oggetto di istanza da parte dei gestori dei siti coinvolti.
Gli ordini adottati dall’Organo collegiale (oltre 30) afferiscono invece, principalmente, ad ipotesi di violazioni gravi e massive aventi ad oggetto opere musicali e audiovisive pubblicate da siti internet che fanno quasi sempre ricorso a servizi di anonimato e risultano ospitati da server localizzati all’estero.
L’archiviazione formale delle istanze (circa 20) è stata disposta o in presenza di indicazioni insufficienti per la corretta identificazione dell’opera da tutelare o per espressa volontà dello stesso soggetto istante.

2. Valutazioni preliminari in merito alle informazioni richieste dall’Autorità.
Dall’esame comparato delle informazioni che devono essere attualmente fornite dal soggetto istante con quanto invece prevedeva lo schema di Regolamento posto in consultazione con delibera n. 452/13/CONS emerge un dato di estrema rilevanza: il titolare dei diritti non deve più indicare all’Autorità “l’URL della posizione dell’opera digitale” .
Allo stato, il titolare dei diritti dovrà indicare, alternativamente, “l’indirizzo del sito o della pagina internet dove l’opera è stata illegalmente diffusa”.
Sul punto, infatti, la “guida alla compilazione” del modulo pubblicata da AGCOM chiarisce che solo “nel caso di indicazione di pagina internet, l’indirizzo riportato in questo campo deve essere una pagina del sito internet già indicato precedentemente, su cui è diffusa illegalmente l’opera oggetto dell’istanza”.

Il modello di istanza predisposto da AGCOM non prevede quindi alcun obbligo per il soggetto leso di indicare lo specifico URL conducente ai contenuti illeciti; tanto si giustifica col fatto che oggetto della tutela non sono i collegamenti telematici in quanto tali ma i contenuti da essi resi accessibili.

Tanto è confermato dalla prassi applicativa del Regolamento: infatti, dall’esame delle delibere afferenti a fattispecie di violazioni massive dei diritti autorali emerge che i titolari hanno sempre indicato all’Autorità solo gli indirizzi dei siti pirata e, a mero titolo esemplificativo, un ristretto elenco di specifiche pagine internet volto a documentare la natura massiva delle violazioni lamentate (cfr. Delibera 92/14; cfr. Delibera n. 63/14).

3. Le delibere sulle violazioni gravi e massive.
L’Autorità ha ripetutamente qualificato “violazioni gravi e di carattere massivo” le fattispecie caratterizzate dai seguenti elementi:
• le violazioni denunciate hanno ad oggetto non una singola opera ma una pluralità di opere;
• è stata fornita una elencazione esemplificativa (in numero generalmente compreso tra 10 e 15) delle pagine internet attraverso cui accedere alle riproduzioni contraffatte;
• dalle verifiche condotte sul sito risulta anche “l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali di titolarità dell’istante”;
• la provenienza dell’istanza da parte di una delle associazioni di gestione collettiva dei diritti.

Poiché le denunce hanno quasi sempre riguardato siti ospitati su server localizzati all’estero, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, l’Autorità ha indirizzato i propri ordini ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, disponendo la disabilitazione dell’accesso al sito contestato, mediante blocco del DNS.

L’esame delle decisioni sino ad oggi adottate ci consente anche di rilevare che AGCOM ha rispettato scrupolosamente i limiti di “proporzionalità e di adeguatezza” imposti dall’art. 8 del Regolamento: in presenza di istanze aventi ad oggetto una sola opera, peraltro pubblicata attraverso un’unica pagina internet, l’Autorità ha sempre deciso per l’archiviazione del procedimento limitandosi a disporre la trasmissione degli atti ai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Delibere nn. 79/14 e 68/14).

4. L’applicazione della giurisprudenza europea sul caso Svensson.
AGCOM ha anche dimostrato di essere particolarmente attenta all’evoluzione della giurisprudenza comunitaria nella materia che ci occupa.
Con delibera n. 67/14 del 19 giugno scorso, l’Autorità ha deciso in merito ad una istanza avente ad oggetto la presunta violazione di diritti autorali realizzata attraverso la pubblicazione su un sito web di link conducenti ad opere editoriali altrui, messe a disposizione del pubblico da un sito terzo.
E’ ormai noto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la recente sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson, C-466/12, ha enunciato, al punto 27, che “qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale” e, al punto 32, il principio per il quale “non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet”.
Nelle more del procedimento avviato dall’Autorità, il gestore del sito che conteneva il link al sito terzo (non autorizzato dal titolare dell’opera in questione) decideva di modificare spontaneamente il luogo di destinazione del detto link nel senso di sostituire il sito terzo non autorizzato con il sito gestito direttamente dal titolare dei diritti sull’opera in questione.
Solo a seguito di tale “adeguamento spontaneo” l’Autorità, facendo applicazione del citato enunciato giurisprudenziale della Corte UE, ha ritenuto non sussistere la violazione lamentata (“in quanto i link riportati sul sito www.risorsedidattiche.net indirizzano ora al sito www.mappe-scuola.com, sito personale del titolare dei diritti d’autore sulle opere oggetto di istanza, che ivi sono rese liberamente disponibili al pubblico”).

5. Conclusioni.
Lo strumento di contrasto alla pirateria digitale messo a disposizione dall’Autorità si è rivelato di grande utilità, soprattutto in relazione ai procedimenti afferenti a violazioni massive per l’illecita diffusione di opere digitali di carattere audiovisivo.

La scelta dell’Autorità di non richiedere ai titolari dei diritti la specifica indicazione (in sede di presentazione della relativa istanza) di tutti gli URL attraverso cui accedere alle opere contraffatte è da salutare con particolare favore: solo in questo modo viene garantita effettività alla tutela dei diritti in gioco (come peraltro richiesto dal legislatore comunitario con le direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE), essendo noto che gli URL sono suscettibili di mutare continuamente ed in modo repentino.

Tuttavia, poiché allo stato i destinatari dei provvedimenti dell’Autorità risultano essere i fornitori del servizio di “mere conduit” (a causa del fatto che i siti “pirata” utilizzano server ubicati fuori dal territorio nazionale), auspichiamo che in futuro – ai fini di una maggiore efficacia della tutela richiesta –gli ordini di disabilitazione siano modellati su quelli già più volte disposti in sede penale e che quindi – oltre a disporre il blocco dello specifico DNS (cfr. Delibere 90-92/14) – AGCOM disponga anche il blocco degli indirizzi IP e degli “alias presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi”.

Sarebbe auspicabile, infine, che il titolare di un’opera illecitamente diffusa dallo stesso gestore di una pluralità di siti con denominazione solo parzialmente diversa (i.e. identico dominio di secondo livello ma diverso dominio di primo livello) possa avviare un solo procedimento e non tanti procedimenti per quanti sono i domini di primo livello utilizzati dal medesimo gestore: tale soluzione risponderebbe anch’essa all’esigenza più volte evidenziata dal corpus normativo comunitario di garantire l’effettivo rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale.


Alessandro La Rosa

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