L’AGCOM procede spedita nella sua battaglia all’insegna della legalità sulle reti di comunicazione elettronica. Dopo la sentenza del TAR Lazio dello scorso 30 marzo 2017 – che rigettava il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria per ottenere l’annullamento del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore e vedere negata la competenza dell’Autorità amministrativa-, lo scorso 24 gennaio c.a. ha pubblicato la Delibera 8/18/CONS, per sottoporre a consultazione pubblica un nuovo “schema di proposte di modifica al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70”.
L’intento è quello di invitare gli operatori del settore le istituzioni e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori a far pervenire emendamenti motivati al testo del regolamento. Con un termine fissato al prossimo 23 febbraio, i soggetti interessati potranno anche essere auditi per l’illustrazione dei propri contributi.
I principali interventi sul precedente Regolamento constano tanto di un’attività di coordinamento del testo con altri atti/provvedimenti nazionali e comunitari sopravvenuti dal 2014 ad oggi, quanto, e soprattutto, di due nuove previsioni (di cui agli articoli 9-bis e 8-bis) che riguardano, invece, l’emanazione di provvedimenti cautelari nei confronti degli Internet Service Provider (ISP) e l’introduzione di misure idonee per le ipotesi di violazioni reiterate.
Alla base di tali previsioni vi è l’art. 2 della Legge europea 2017, che ha introdotto la possibilità per l’Autorità, di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e della fondatezza delle relative ragioni di carattere giuridico (fumus boni iuris) e in presenza di una minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti (periculum in mora).
La legge europea 2017 ha inoltre incaricato l’Autorità di disciplinare, con proprio regolamento, le modalità e i termini di adozione e comunicazione del provvedimento cautelare ai soggetti interessati, i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento, nonché di individuare misure idonee per impedire la reiterazione delle violazioni già accertate.
Allo stato nello schema proposto, si assiste ad un’inversione dell’iter, dove l’emanazione di un ordine cautelare nei confronti dei prestatori di servizi diviene immediato, e viene eliminato il previo contraddittorio procedimentale; ciò naturalmente purché l’intervento sia giustificato sul fumus boni iuris e sul periculum in mora e fermo restando il rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, adeguatezza cui le decisioni dell’Autorità devono improntarsi. In soli tre giorni dalla ricezione dell’istanza il provvedimento sarà efficace per porre “fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi”.
Il potere attribuito all’Autorità di emettere un provvedimento cautelare inaudita altera parte risulta bilanciato con la possibilità di far valere adeguatamente le proprie ragioni riconosciuta a tutti i soggetti interessati (i provider, l’uploader, i gestori della pagina), i quali possono comunque determinare l’instaurazione del contraddittorio attraverso la proposizione del reclamo.
Quanto alla novità introdotta dall’articolo 8-bis, dedicato alla reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità, l’Autorità si troverebbe a verificare la presenza delle stesse opere digitali già oggetto di provvedimenti recanti ordine di disabilitazione dell’accesso a siti con server ubicati sul territorio nazionale; nel caso di accertata reiterazione della violazione, l’inottemperanza all’ordine dell’Autorità da parte del prestatore dei servizi di hosting verrà perseguita ai sensi di legge (sanzione di cui all’art. 1, comma 31, della legge n. 249/97 e trasmissione degli atti agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182-ter della legge n. 633/41).
Quando invece, la reiterazione occupi siti ospitati su server ubicati fuori dal territorio nazionale, l’Autorità, procede con un provvedimento comunicato al soggetto istante e notificato ai prestatori di servizi individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. In tal caso, la Direzione dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto istante. Il provvedimento dell’Autorità sul reclamo è adottato entro sette giorni dalla data della sua presentazione.
Se invece, sulla base degli elementi valutati, i fatti segnalati non risultino costituire reiterazione di violazione già accertata, se la fattispecie integra gli estremi di un’autonoma violazione l’Autorità procede con l’avvio di un procedimento istruttorio ex novo.