È attesa nella prima metà di quest’anno la prima udienza del giudizio d’appello che è stato proposto nei confronti di una delle più interessanti sentenze emesse, nel corso del 2015 in ambito comunitario, in tema di diritto d’autore.
Si tratta del provvedimento con cui l’autorità giudiziaria irlandese (la “Irish Commercial Court”) ha imposto ad una delle principali compagnie di telecomunicazione operanti nel paese di adottare una procedura strutturata, idonea a tutelare i titolari dei diritti d’autore rispetto alle violazioni commesse sul web da parte degli utenti che, avvalendosi del servizi offerti dallo stesso fornitore del servizio di connettività, effettuano illeciti download di brani musicali.
Il giudizio è iniziato nel gennaio del 2014 quando alcune delle principali etichette discografiche (Sony, Universal e Warner) hanno avviato un procedimento chiedendo l’emissione di un provvedimento che imponesse alla compagnia di telecomunicazione irlandese UPC Communications Limited (oggi Virgin Media) di individuare, sulla base degli indirizzi IP forniti di volta in volta dalle società attrici, i clienti responsabili di download illeciti, diffidarli dal non ripetere ulteriormente tale condotta e, successivamente all’invio di un determinato numero di diffide, in caso di reiterazione dell’illecito, cessare la fornitura del servizio di accesso alla rete risolvendo il rapporto contrattuale in corso.
Nel costituirsi nel procedimento, UPC Communications Limited aveva richiesto il rigetto di tale domanda dando atto che per individuare -a partire dalla mera indicazione dell’indirizzo IP- l’autore dei download illeciti sarebbe stato necessario implementare un sofisticato sistema informatico, che l’invio delle diffide ai propri clienti avrebbe comportato costi ingenti e, infine, che sarebbe stato illegittimo pretendere che la stessa UPC Communications Limited provvedesse autonomamente a cessare la fornitura del servizio di accesso alla rete in favore di quegli utenti che si erano resi responsabili dei download illeciti.
Pronunciandosi su tali contrapposte posizioni, il Giudice Irlandese ha emesso un’ingiunzione con cui ha imposto a UPC Coomunications Limited di provvedere all’implementazione del software necessario ad individuare -sulla base delle indicazioni fornite dal titolare dei diritti- gli autori dei download illeciti. I costi relativi a tale incombente sono stati per l’80% a carico della compagnia di telecomunicazione e per il 20% a carico delle etichette discografiche.
Nella medesima ordinanza è stato inoltre imposto ai fornitori del servizio di mere conduit di provvedere all’invio delle diffide nei confronti degli utenti autori dei download illeciti facendosi carico dei relativi costi.
Nel giungere a tali conclusioni la Corte Irlandese ha osservato che le varie direttive che disciplinano, in sede comunitaria, il ruolo degli operatori del web consentono l’emissione di ingiunzioni nei confronti degli internet service provider anche nelle ipotesi in cui tale genere di provvedimenti comporti dei costi notevoli a carico di questi ultimi. L’esonero di responsabilità previsto dalla normativa comunitaria non comporta infatti anche l’esonero dai costi che possono scaturire dall’emissione delle ingiunzioni dell’autorità giudiziaria.
Il Giudice Irlandese ha inoltre tenuto conto del fatto che i diritti costituzionali delle etichette discografiche erano “distrutti” dalla condotta di una parte dei clienti di UPC Communications Limited che, tuttavia, ricavava proventi anche dagli abbonamenti di tale categoria di utenti in ragione della sempre maggiore richiesta di servizi di connettività attraverso cui accedere –legalmente o illegalmente- alla musica, i film e agli alti contenuti diffusi sul web.
Pertanto, secondo la Corte, doveva ritenersi equo che fossero proprio i gestori della compagnia di telecomunicazioni a sopportare la quota più alta dei costi di contrasto di tali attività illecite.
La Corte Irlandese non ha invece ritenuto di poter imporre a UPC Coomunications Limited di cessare la fornitura del servizio di accesso alla rete a quegli utenti che, successivamente all’invio delle diffide, perseverino nei download illeciti. Per tale tipo di ingiunzione, la Corte Irlandese ha infatti ritenuto indispensabile dar corso ad una procedura -dinanzi ad un organo terzo ed imparziale- in cui sia concessa all’utente autore dei download illeciti la possibilità di partecipare al contraddittorio.
Avv. Daniele Roncarà
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