In Australia è successo.

Il Tribunale Federale australiano ha deciso[1]: sei Internet Service Provider (ISP) dovranno comunicare ai detentori dei diritti d’autore del film Dallas Buyers Club i dati identificativi relativi ai 4726 indirizzi IP[2], da dove è stato condiviso illegalmente – utilizzando BitTorrent (noto peer-to-peer network per condividere informazioni, files e dati) – il film che ha vinto tre oscar nel 2014.

Gli Internet Service Provider (tra cui iiNet, il secondo fornitore di connettività più grande in Australia) venivano citati innanzi al Tribunale Federale australiano dalle società ricorrenti affinché gli stessi comunicassero i nominativi relativi ai 4726 indirizzi IP unici identificati, mediante perizia tecnica, dai titolari del diritto di autore.

Gli ISP, oltre a ritenere che le ricorrenti non abbiano dato prova della titolarità dei diritti fatti valere in giudizio, sostenevano di non dover ottemperare alla richiesta delle stesse, in quanto obbligati a tutelare la privacy dei propri utenti. Gli ISP, inoltre, ritenevano che la richiesta formulata dalle ricorrenti, qualora accolta, sarebbe stata una “speculative invoicing”, ossia l’attività di identificazione dell’utente per poi richiedere allo stesso – in ottica di ‘punizione esemplare’-  un ingente risarcimento dei danni patiti a seguito del file sharing illegale.

Il Tribunale Federale australiano, accogliendo la domanda delle società detentrici dei diritti d’autore del film ‘piratato’, ha precisato che le informazioni relative ai cinquemila pirati digitali potranno essere utilizzate esclusivamente per ottenere il risarcimento del danno patito per la violazione del copyright, imponendo altresì che tutte le richieste di risarcimento dovranno essere vagliate preventivamente dallo stesso Tribunale, al fine di evitare lo speculative invoicing.

La sentenza australiana può aprire nuovi orizzonti sulla tutela del diritto d’autore: internet non garantisce il diritto all’anonimato e i pirati digitali dovranno pagare il prezzo del biglietto con la relativa sanzione.

Forse il 61% degli italiani che considera la pirateria informatica un comportamento lecito, tollerabile o comunque non perseguibile legalmente[3], potrebbe cambiare idea, contribuendo fattivamente a diffondere la cultura della legalità.

L’Australia è lontana, ma non troppo.

Avv. Vincenzo Colarocco

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[1] Sentenza del 7 aprile 2015, Dallas Buyers Club LLC v iiNet Limited [2015] FCA 317.

[2] Internet Protocol Address: serie di numeri che identificano univocamente ogni dispositivo informatico connesso alla rete internet.

[3]Gli italiani e il download illegale”, Ricerca di Lorien Consulting per Business Software Alliance del 31.3.2015, pubblicata il 21.4.2015 sul sito lorienconsulting.net.

 

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