Lo scorso 20 settembre l’aula della Camera ha approvato la proposta di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con 242 sì, 73 no e 48 astenuti. La proposta di legge in questione era già stata approvata dal Senato un anno fa, da allora sono intervenuti vari emendamenti, fino ad arrivare alla presentazione del testo attuale, che, a differenza della proposta originaria, si rivolge sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Analizzando l’articolato normativo della proposta si evidenzia come, per la prima volta, faccia il suo ingresso nell’ordinamento italiano una precisa definizione legislativa del bullismo online, individuato come “l’aggressione o la molestia ripetuta”, perpetrata confronti di una o più vittime “allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”, che si realizza attraverso la rete telefonica, la rete internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. La suddetta fattispecie può estrinsecarsi in una vasta gamma di azioni volte alla realizzazione e alla diffusione online – mediante internet, chat-room, blog o forum – di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di ledere l’onore e la reputazione della vittima o di uno o più componenti della sua famiglia.
La proposta di legge, poi, prosegue con l’indicazione dei rimedi esperibili da parte dei soggetti lesi in caso si violazione. Chiunque, anche il minore preso di mira, purché ultraquattordicenne – o i genitori esercenti la responsabilità sul minore – possono rivolgere al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) “un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali”. La medesima istanza, per finalità riparatrici, potrà essere formulata dal soggetto che ha commesso la violazione o, se minore, dai suoi genitori. È importante sottolineare che, dalla definizione di “gestore del sito internet” riportata all’interno della proposta, sono espressamente escluse le figure degli access provider e delle piattaforme di caching e di hosting.
A verificare l’intervento del gestore del sito sarà il Garante Privacy, che, se constatasse un mancato intervento nell’arco di 48 ore dalla richiesta – o comunque nel caso in cui non fosse possibile identi-ficare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet – avrà la possibilità di provvedere direttamente alla rimozione dei contenuti segnalati. I gestori dei siti, dal canto loro, saranno chiamati a munirsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati.
Adesso la palla passa nelle mani del Senato che si troverà dinanzi una proposta di legge non esente da critiche mosse sia da alcune forze politiche sia da alcuni esperti di diritto digitale, ma che, a detta di tutte le figure in gioco, ha il merito di aspirare a reprimere un fenomeno orientato ad assumere aspetti sempre più preoccupanti, come ampiamente dimostrato dalla cronaca recente.
Dott. Pietro Maria Mascolo
© Riproduzione riservata