Le Sezioni unite penali, con informazione provvisoria n. 1 del 2015 hanno dato una soluzione a due quesiti riguardanti la possibilità di sequestrare un sito web.
Il primo interrogativo aveva portata più generale ed era centrato sull’ammissibilità del sequestro preventivo, anche parziale, di un sito web: le Sezioni unite hanno dato un giudizio positivo. Così, sono state superate le perplessità sollevate in precedenza dall’ordinanza di rimessione che aveva invece sostenuto la tesi della difficoltà oggettiva per l’autorità giudiziaria, in assenza di una disposizione specifica, di procedere alla misura cautelare ordinando al destinatario del provvedimento di compiere determinate attività, quali quelle necessarie per l’oscuramento della pagina web oggetto del sequestro.
Sulla seconda domanda, invece, relativa all’ammissibilità, al di fuori dei casi previsti dalla legge, del sequestro preventivo di una pagina web di un giornale digitale registrato, le Sezioni unite hanno raggiunto una conclusione opposta. Accogliendo le perplessità espresse dalla Prima sezione penale, pur riconoscendo che il mezzo telematico, a differenza della stampa, permette un accesso ed una fruizione universale, i giudici hanno ritenuto si debba applicare alle testate giornalistiche telematiche le garanzie sulla stampa. Decisivo, in tal senso, il riferimento all’articolo 21 della Costituzione e alla libertà di manifestazione del pensiero.
Fonte: Il Sole 24 Ore