Il motore di ricerca è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi ma dallo stesso indicizzate.
Il giudice comunitario ha evidenziato che “l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali”. Il gestore del motore di ricerca deve, quindi, essere considerato come il «responsabile» del trattamento degli stessi.
In particolare, ciò significa che “il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”.
Nel caso di specie, un cittadino spagnolo ha presentato reclamo contro la società che pubblica il quotidiano catalano «La Vanguardia», nonché contro Google Spain e Google Inc., chiedendo che venissero soppresse o modificate alcune pagine web contenenti i suoi dati personali, ed, al tempo stesso, che fosse ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca.
Fonte: curia.europa.eu