È il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 24.2.2015, a stabilire che “il sito web specializzato in recensioni di locali ed esercizi pubblici destinati a turisti e viaggiatori ha l’obbligo prim’ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e, quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed escludere quelle apertamente diffamatorie ovvero quelle che non appaiono essere state postate da “veri viaggiatori”. Ne consegue che la recensione dai toni oggettivamente offensivi debba essere cancellata dal portale con provvedimento d’urgenza”.

Si osserva pertanto che “dagli eventuali illeciti commessi dal “recensore” debba rispondere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche il sito web allorquando con la propria condotta omissiva, magari anche solo di tipo colposo, abbia favorito l’illecito altrui”.

 

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