La necessità di tutelare al meglio i risparmiatori ed informare adeguatamente il mercato ha prevalso sull’esigenza di garantire la riservatezza dei promotori finanziari radiati. È questo quanto emerso dal provvedimento con cui il Garante privacy ha respinto un ricorso avanzato da un ex promotore che chiedeva di emendare il provvedimento sulla sua radiazione pubblicato on line. D’ora in avanti, infatti, sarà possibile consultare il sito della Consob per esaminare il provvedimento di radiazione corredato dal dettaglio delle violazioni commesse.

Nel succitato ricorso si eccepiva che le informazioni pubblicate dalla Consob eccedessero le finalità di pubblicazione, dal momento che contenevano informazioni eccessivamente dettagliate circa gli illeciti contestati. Il Garante, da parte sua, ha invece sottolineato come una descrizione integrale della violazione commessa fosse da considerarsi imprescindibile ai fini di una concreta vigilanza sul mercato dei risparmiatori e di un incremento del grado di consapevolezza dell’intera comunità finanziaria.

Nel perseguimento dei medesimi obiettivi, l’Autorità ha ritenuto legittimo che le delibere pubblicate dalla Consob restino indicizzate nei comuni motori di ricerca per tre anni dalla pubblicazione.

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