Le Corte di Cassazione chiarisce che la condotta dell’utente che posta un contenuto offensivo sulla bacheca altrui integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p.p. anche qualora la parte offesa abbia impostato meccanismi di difesa della privacy.

Per il Collegio tale reato trova il suo fondamento “nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone” ed in tal senso Facebook viene definito come un “mezzo attraverso il quale gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale” che viene allargato ad un gruppo indeterminato di utenti al fine di una “costante socializzazione” costituendo quindi un mezzo in grado di integrare la suddetta ipotesi di reato.

In tale ottica, il post offensivo pubblicato sulla bacheca Facebook anche di chi ha attivato i meccanismi per renderla visibile solo ai propri “amici”, è suscettibile di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Articoli recenti

“Security-Enabled Transformation: la resa dei conti”: di cosa si è discusso del Politecnico di Milano presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa del Politecnico di Milano il 5 febbraio 2020

Articolo di OWL Italia Lo scorso 5 febbraio 2020, presso l’Aula Magna Carassa e Dadda, campus Bovisa, si è tenuto il Convegno “Security-enabled transformation: la resa dei conti” in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca dell’Osservatorio Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano (in...
Categorie Privacy, Approfondimenti, Homepage Continua a leggere