Le farmacie e gli esercizi commerciali, parafarmacie o “corner della salute” possono vendere online medicinali senza obbligo di prescrizione solo se dotate di un Logo Identificativo Nazionale, conforme alle indicazioni fissate e riconosciute da tutta l’Unione, che deve essere visibile su ogni pagina del sito web attraverso cui viene esercitata l’attività commerciale. È quanto stabilito dal decreto del 6 luglio 2015 pubblicato il 25 gennaio 2016 con cui il Ministero della Salute ha disciplinato la procedura di rilascio di tale logo alle farmacie o esercizi commerciali autorizzati dalla Regione, dalla Provincia autonoma o dalle altre autorità competenti.

Il decreto stabilisce, in particolare che tale logo è assegnato dal Ministero con un’unica copia digitale non trasferibile e che il suo utilizzo non conferisce nessun diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà sullo stesso (art. 1); che non è possibile affittare, dare in locazione, trasferire o cedere tale logo, né modificare il suo aspetto se non nella variazione proporzionale delle sue dimensioni (art.2).

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