La pratica del cybersquatting consiste nel registrare nomi a dominio, riconducibili a marchi o nomi noti con l’intento di rivenderli a chi potrebbe averne diritto o di ricavare comunque dei vantaggi economici da tale registrazione.
Nell’ambito della registrazione dei nomi a dominio vige il principio “first come first served”: è sufficiente che il dominio sia libero per poterlo registrare.
La WIPO (World Intellectual Property Organization) si è recentemente trovata a decidere su un caso di c.d. “typesquatting”, cioè una particolare forma di cybersquatting, in cui il nome a dominio che si registra è simile a marchi o nomi noti, ma se ne differenzia per poche lettere. Nel caso di specie, la decisione ha avuto ad oggetto il nome a dominio “marlboro-m.com” e ha visto contrapposti la società Philip Morris – titolare del marchio Marlboro – ed un cittadino statunitense.
Sulla questione il Centro di Mediazione e Arbitrato della WIPO si è così espresso: “E’ ben noto che l’uso di un altro marchio per attirare utenti Internet a scopo di lucro è un uso in malafede e questo può essere vero, anche se i prodotti venduti o offerti non sono in concorrenza con quelli del Ricorrente. (…). L’uso del nome a dominio contestato per attirare gli utenti a tale sito è un uso fatto in malafede (..) La malafede sussiste anche quando il sito guadagna attraverso la pratica del “pay per click” e cioè sul numero di click che gli utenti fanno per raggiungere quel sito web dal motore di ricerca e a partire dal sito web per andare verso siti terzi”.
Fonte: marchiebrevettiweb.it