Con sentenza depositata l’11 settembre e relativa alla causa C-291/13, la Corte di giustizia dell’Unione europea, interpretando la direttiva sul commercio elettronico 2000/31, ha stabilito che la nozione di «servizi della società dell’informazione» deve ricomprendere servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, ma grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono sul sito Internet.
Pertanto, il prestatore di un servizio della società dell’informazione non può opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile per diffamazione nei suoi confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale.
Eventuali deroghe al regime di responsabilità, previste dalla direttiva, riguardano i soli casi in cui il ruolo svolto dal prestatore sia meramente tecnico, automatico o passivo, «con conseguente mancanza di conoscenza o di controllo dei dati dal medesimo memorizzati». Nel caso di una società editrice che pubblica la versione elettronica di un giornale sul sito internet è evidente la conoscenza delle informazioni pubblicate e la possibilità di un controllo. In tal senso, non rileva che l’accesso al sito sia gratuito o a pagamento.

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