Un operatore che attraverso un sito web metta a disposizione del pubblico un motore di ricerca specializzato, tramite il quale sia possibile effettuare ricerche in diversi siti internet di terzi, fornendo all’utente finale un modulo di ricerca analogo a quello dei siti originali e presentando i risultati con l’aspetto esteriore del suo sito internet, effettua – secondo il diritto comunitario – un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati, suscettibile di ledere i diritti dei titolari della banca dati stessa.
E’ questa l’interpretazione che la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 19 dicembre scorso, ha dato alle disposizioni della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.
Fonte: www.marchiebrevettiweb.it