“L’i-phone non è l’autorimessa ed Uber non è la segretaria che passa le chiamate”: UberBlack – a differenza di UberPop, già bloccato dai giudici sull’intero territorio nazionale – è un servizio Noleggio con conducente (Ncc) perfettamente legale alternativo ai taxi, purché non violi le regole concernenti lo “stazionamento” e la partenza e il ritorno in “autorimessa”.

Proprio allo scopo di distinguerlo dal servizio di radio-taxi e prevenire fattispecie di concorrenza sleale rispetto a quest’ultimo, il legislatore ha, infatti, stabilito per gli autisti UberBlack il divieto di procurarsi clientela per le strade delle città, piuttosto che ricevere la prenotazione in autorimessa.

In tali termini si pronuncia la 1° sezione del Tribunale di Milano, con sentenza n. 8359 del 6 luglio u.s., in integrale riforma di un provvedimento del Giudice di Pace che aveva accolto il ricorso di un autista di UberBlack avverso il verbale di contestazione redatto dai vigili: l’autista era stato, infatti, sanzionato con multa e fermo amministrativo del veicolo per violazione dell’art. 85 del Codice della Strada, in quanto “acquisiva un servizio al di fuori della rimessa”.

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