Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17.12.2013, ha accertato la violazione del diritto al nome ed alla reputazione di un’associazione umanitaria la cui denominazione ed il cui logo erano stati reiteratamente utilizzati all’interno di un sito internet finalizzato ad agevolare incontri e conoscenze a sfondo erotico per incentivare le sottoscrizioni ai servizi offerti.
Il giudice ha accolto le domande proposte dall’associazione e ha condannato la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non lamentati dall’attrice, censurando allo stesso tempo la condotta dell’ISP per aver ritardato l’eliminazione dal sito internet dei contenuti pregiudizievoli.
Parte attrice, infatti, aveva inviato apposita diffida allegando il provvedimento sanzionatorio – nel frattempo emesso dall’AGCM – di eliminazione dei contenuti illeciti dal sito. Secondo il tribunale, tale comunicazione ha consentito all’ISP di acquisire conoscenza dell’illiceità dei contenuti immessi sul sito e ne ha fatto scattare l’obbligo di immediata eliminazione.
Il giudice ha quindi imputato all’ISP i danni verificatisi nel periodo intercorrente tra la richiesta di spegnimento e la data di oscuramento del sito.
Fonte: altalex.com