Secondo i giudici della Corte UE, la legge spagnola sull’equo compenso non è in linea con quanto stabilito dalla Direttiva sul copyright.

Tale direttiva ha istituito, dal 2001, un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, secondo cui gli Stati membri devono garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, con la possibilità di prevedere la cosiddetta “eccezione per copia privata” per le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali in cambio della corresponsione di un “equo compenso”.

Dal 2012, l’equo compenso per copia privata in Spagna è finanziato dal bilancio generale dello Stato ed è determinato annualmente, nei limiti di bilancio stabiliti per ciascun esercizio.

La Corte di Giustizia chiamata dal Tribunal Supremo a stabilire se la Direttiva osti ad un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato ha considerato come: “l’eccezione per copia privata è concepita a esclusivo beneficio delle persone fisiche che effettuano o possono effettuare riproduzioni di opere o di altri materiali protetti per uso privato e per fini non commerciali. Le persone giuridiche, invece, sono escluse dal beneficio di tale eccezione”. Nella specie, nel sistema di finanziamento dell’equo compenso da parte del bilancio spagnolo “in assenza di destinazione di entrate concrete….si deve ritenere che la voce di bilancio destinata al pagamento dell’equo compenso sia alimentata….dall’insieme dei contribuenti, comprese le persone giuridiche. Peraltro, non è dimostrato che in Spagna esista un qualsiasi dispositivo che consenta alle persone giuridiche di chiedere di essere esentate dall’obbligo di contribuire al finanziamento del compenso o, almeno, di chiederne il rimborso”, risultando quindi contraria a quanto stabilito dalla Direttiva europea sul diritto d’autore.

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