Nella causa C-117/13 – chiamata ad interpretare l’art. 5 paragrafo 3, lettera n), della direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001 in materia di armonizzazione del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è così pronunciata: “la legislazione nazionale degli Stati membri può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su postazioni di lettura elettronica. Può, inoltre, entro certi limiti e a determinate condizioni, quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca”.
Come noto, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Siffatta facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati. Nel caso di specie, il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema tedesca) ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata di tale facoltà, trovandosi a dirimere una controversia tra il Politecnico di Darmstadt e una casa editrice tedesca.
La Corte afferma che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso.