La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p.
Come osservato dalla Suprema Corte la pubblicazione on-line di un contenuto lesivo “ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone [..], sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” (Cass. Pen. , sez. V, sent. n. 8328/2016).
La sentenza si riferisce ad una vicenda risalente all’anno 2010 quando l’attuale presidente della Croce Rossa italiana, di cui all’epoca dei fatti era commissario straordinario, è stato oggetto di offese quali “verme”, “parassita”, “cialtrone” da parte di un componente in congedo del corpo militare della Croce Rossa Italiana il quale aveva altresì allegato una foto che identificava la persona offesa.
La Cassazione ha confermato la sua condanna al pagamento di una multa di 1.500 euro, ritenendo che alcune delle offese scritte nei confronti di Rocca avevano travalicato il limite dell’ordinario diritto di critica, arrivando al piano personale.