Nel mondo della legalità sul web, il check and balances fra libertà di espressione e diritto alla reputazione torna a far parlare di sé.

Oggi però, per la prima volta, è la Grand Chamber of European Court of Human Rights ad operare un bilanciamento dei due diritti costituzionalmente garantiti a favore della tutela della reputazione, nel caso Delfi v. Estonia.

La Gran Camera ha infatti stabilito che un portale di news, con finalità commerciali e non, che consente la diffusione di commenti che offendono la reputazione o incitano all’odio, senza provvedere alla rimozione immediata, è responsabile per diffamazione.

Lo Stato che, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali, sanziona il portale che non blocca i commenti, non commette alcuna violazione della libertà di espressione tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso di specie, l’azienda estone ricorrente, non solo aveva il controllo dei contenuti pubblicati sul portale, ma aveva anche invitato gli utenti a trasmetterli, integrandoli nel sito.

Era, inoltre,  l’unico soggetto tecnicamente in grado di bloccarli o rimuoverli, senza che gli autori degli stessi, una volta postati, potessero far nulla per rimuoverli.

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